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In vigore al: 12/09/2015

Delibera N. 4739 del 28.12.2007
Criteri per la concessione di contributi a sensi dell'articolo 10 della L.P. 37/1974

Allegato
 

CRITERI  PER LA INCENTIVAZIONE DEL TRASPORTO AEREO

In attuazione da quanto previsto dall'articolo 10 della l.p. 37/1974

 

INDICE

 
Articolo 1 – Finalità
Articolo 2 – Definizione
Articolo 3 – Incentivi finanziari
Articolo 4 –  Onere di servizio pubblico
Articolo 5  – Avviamento
Articolo 6 – Istruttoria
Articolo 7 – Individuazione
Articolo 8 – Controllo
Articolo 9 – Contabilità
 

Articolo 1

FINALITA'

(1) Con i presenti criteri , emanati dalla Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige,  in virtù:
· dell'articolo 54 del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino – Alto Adige,  che attribuisce alla Giunta la competenza in materia di “…deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale…”;
· dell'articolo 10 della Legge Provinciale del 14 dicembre 1974, n. 37, che prevede la possibilità di  “…concedere aiuti e contributi ai soggetti operanti nei relativi settori del trasporto…” ;
si intende garantire adeguati ed ininterrotti servizi di linea, al fine di soddisfare il fabbisogno di trasporto .
 
(2) Nell'emanazione dei presenti criteri, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, la Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige  ha recepito i principi espressi:
a) dal Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della comunità alle rotte intracomunitarie;
b) dalla decisione della Commissione del 12 febbraio 2004 n. 2004/393/EC, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 30 aprile 2004, concernente i vantaggi concessi dalla Regione Vallonia e da Bruxeles South Charleroi Airport alla compagnia aerea Ryanair in relazione al suo insediamento a Charleroi;
c) dalla Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2005/C 297/04), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 29 novembre 2005 n. C 297/4;
d) dalla Direttiva Comunità Europea del 28 novembre 2005 n. 81/2005, pubblicata sulla gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 29 novembre 2005 n. C 312, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonchè tra determinate imprese;
e) dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 28 novembre 2005, n. 842 riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2 , del Trattato CEE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d' interesse economico generale;
f) della comunicazione della Commissione riguardante gli orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali ( 2005/C  312/01) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 9 dicembre 2005 C 312/1;
g) dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in materia : d1) di inventivi finanziari di avviamento (con particolare riferimento alla sentenza “Aeroporto di Charleroi” ); d2) di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (con particolare riferimento alla sentenza “Altmark Trans Gmbh”); d3) di aggiudicazione di appalti pubblici ( con particolare riferimento alle sentenze:”Teckal   e Parking Brixen Gmbh”)   .
 

Articolo 2

DEFINIZIONE

(1) Ai fini dei presenti criteri si intende per:
a) «Provincia» la Provincia  Autonoma di Bolzano – Alto Adige;
b) «aeroporto », l'aeroporto di Bolzano che presenta un traffico annuale medio non superiore a 1.000.000 (un milione) di passeggeri e, pertanto, rientrante nella categoria D;
c) «vettore», la compagnia aerea in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata in conformità del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, su rilascio delle licenze ai vettori aerei;
d) «servizio  aereo di linea», una serie di voli che presenta le seguenti caratteristiche:
· d1) i voli sono effettuati a titolo oneroso, da aeromobili adibiti al trasporto di passeggeri in modo tale che, su ogni volo, siano messi a disposizione del pubblico  posti per acquisti individuali (direttamente dal vettore aereo o tramite i suoi agenti autorizzati);
· d2) i voli sono effettuati in modo da assicurare il collegamento tra due o più aeroporti:
d 2.1) in base ad un orario pubblicato, oppure
d 2.2) con regolarità o frequenza tali da costituire una serie sistematica evidente;
e) «onere di servizio pubblico » qualsiasi onere imposto a un vettore per garantire la prestazione di un servizio che soddisfi determinati criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione, criteri cui il vettore stesso non si atterrebbe se tenesse conto unicamente del suo interesse commerciale;
f) «incentivo finanziario di avviamento», l'erogazione temporanea di aiuto al vettore per incentivare e creare nuovi collegamenti o nuove frequenze da e per l'aereoporto;
g) «Assessore alla Mobilità», l'Assessore provinciale competente nella materia comunicazioni e trasporti.
 

Articolo 3

INCENTIVI FINANZIARI

(1) Ad ogni vettore è garantito l'esercizio dei propri diritti  di traffico e, pertanto, la parità di accesso ai collegamenti da e verso  l' aeroporto.
 
(2)  Per sviluppare l'aeroporto, al fine di favorire l'esigenza di mobilità e di sviluppare l'attività economica e la coesione economica, sociale e territoriale (nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato CEE ed in particolare dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità), possono essere accordati vantaggi finanziari:
2a) per coprire i costi aggiuntivi derivanti dall'imposizione di onere di servizio pubblico;
2b) per aumentare il volume di passeggeri necessario a permettere di raggiungere la soglia di redditività nell'ipotesi di attivazione di nuovi collegamenti o di nuove frequenze .
 

Articolo 4

ONERE DI SERVIZIO PUBBLICO

(1) La Provincia può imporre al  vettore un onere di servizio pubblico nella misura necessaria a garantire che sulle rotte individuate sia prestato adeguato servizio aereo di linea rispondente a determinati criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione.
 
(2) L'imposizione dell' onere di servizio pubblico comporta il riconoscimento al vettore di una compensazione che potrà essere erogata in presenza delle seguenti condizioni:
2a) il vettore dovrà essere incaricato dalla Provincia all'assolvimento dell'onere di servizio pubblico con apposito atto concessorio, ove siano definiti la natura e la durata di  detto onere;
2b) l'atto di regolamentazione, annesso all'atto concessorio, dovrà prevedere in modo obiettivo e trasparente: 2b1) i costi di riferimento per determinare la compensazione; 2b2) i parametri per il calcolo ; 2b3) il controllo; 2b4) la revisione della compensazione; 2b5) le modalità per evitare la sovracompensazione e per il loro eventuale rimborso; 2b6) il sistema sanzionatorio;
2c) la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originari dall'adempimento dell'onere di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole;
2d) quando l'onere di servizio pubblico viene effettuato con affidamento diretto ai sensi del successivo articolo 7 (Individuazione), il livello di compensazione dovrà essere determinato in rapporto ad un analisi dei costi in cui un impresa media dovrebbe incorrere (tenuto conto degli introiti e del margine di utile ragionevole ricavato dall'adempimento dei suddetti obblighi).
 
(3) I costi da prendere in considerazione comprendono tutti i costi dovuti alla gestione del servizio pubblico. Essi sono calcolati come segue, sulla base dei principi di contabilità analitica generalmente accettati:
3a) quando le attività dell'impresa considerata si limitano all'erogazione del servizio pubblico, possono essere presi in considerazione tutti i suoi costi;
3b) quando l'impresa svolge anche attività al di fuori dell'ambito del servizio pubblico, vengono presi in considerazione solo i costi relativi al servizio pubblico stesso;
3c) i costi imputati al servizio pubblico possono coprire tutti i costi variabili connessi alla fornitura del servizio pubblico stesso, un contributo proporzionato ai costi fissi comuni al servizio pubblico e ad altra attività ed un margine di utile ragionevole;
3d) i costi connessi ad investimenti, in particolare in materia di infrastrutture, possono essere presi in considerazione quando risultano necessari per il funzionamento del servizio pubblico.
 
(4)  Le entrate da prendere in considerazione comprendono tutte le entrate percepite grazie al servizio pubblico. Se l'impresa beneficiaria dispone di diritti esclusivi o speciali concessi ad un altro servizio pubblico che produce profitti superiori al margine di utile ragionevole o se beneficia di altri vantaggi concessi dallo Stato o dalla Provincia ,  essi devono essere compresi nelle sue entrate, indipendentemente dallo loro qualificazione ai sensi dell'articolo 87 del Trattato CEE.
 
(5) Per “margine di utile ragionevole” si intende  un tasso di remunerazione del capitale proprio che tenga conto del rischio o dell'assenza di rischio per l'impresa grazie all'intervento dello Stato  o della Provincia, in particolare se questi ultimi concedono diritti esclusivi o speciali. Il tasso non deve superare il tasso medio rilevato nel settore interessato nel corso degli ultimi anni. Nell'ipotesi in cui non esiste alcuna impresa comparabile a quella alla quale è stata affidata la gestione del servizio pubblico, può essere effettuato un raffronto con imprese situate in altri Stati membri o, se del caso, che appartengono ad altri settori, a condizioni che vengono prese in considerazione le caratteristiche particolari di ciascuna impresa.
 
 

Articolo 5

AVVIAMENTO

(1) L' incentivo finanziario di avviamento può essere erogato a favore del vettore in presenza delle seguenti condizioni :
1a) per l'attivazione di nuove rotte o di nuove frequenze tali da incrementare il volume netto di passeggeri;
1b) la linea sovvenzionata dovrà risultare redditizia a termine, ossia coprire per lo meno le spese senza finanziamenti pubblici;
1c) l'importo dell'incentivo finanziario deve essere strettamente legato ai costi supplementari di avviamento connessi all'apertura del nuovo collegamento o della nuova frequenza ed in particolare le spese iniziali di marketing e di pubblicità (necessarie per far conoscere al pubblico l'esistenza del nuovo collegamento aereo) nonchè le spese di insediamento sostenute dal vettore presso l'aeroporto. Le spese ammissibili dovranno corrispondere a costi reali riscontrabili in condizioni normali di mercato;
1d)  l'incentivo finanziario può essere concesso per una durata massima di  tre anni e l'importo non potrà superare, ogni anno il 50% dell'importo delle spese ammissibili dell'anno considerato e, per l'intera durata dell'aiuto, una media del 30%  delle spese ammissibili;
1e) al fine di conservare l'effetto incentivante l'importo unitario per passeggero dovrà essere decrescente ed inversamente proporzionale all'aumento effettivo del traffico.
 
(2)  L'incentivo finanziario di avviamento non può cumularsi con altri tipi di aiuti erogati per lo sfruttamento di una linea, come gli aiuti a carattere sociale per certe categorie di passeggeri o le compensazioni di cui al precedente articolo 4 (Onere di servizio pubblico).
 

Articolo 6

ISTRUTTORIA

(1) Il vettore che intende chiedere un incentivo finanziario di avviamento è tenuto a presentare un piano economico – finanziario che comprovi le prospettive di redditività della linea o della frequenza per un periodo congruo dopo la cessazione del beneficio finanziario di avviamento.
 
(2) L'incentivo finanziario di avviamento  è concesso con provvedimento della Provincia nei modi previsti dal successivo articolo 7, previa analisi di impatto della nuova rotta o frequenza sulle linee concorrenti.
 
(3) La Provincia provvede a pubblicare ogni anno l'elenco delle sovvenzioni indicando la compagnia beneficiaria, l'importo dei benefici finanziari di avviamento erogati ed il numero di passeggeri.
 
(4) La decisione della concessione dell' incentivo finanziario di avviamento verrà comunicata alla Commissione Europea.
 

Articolo 7

INDIVIDUAZIONE

(1) Nel caso di individuazione diretta del vettore aereo  con imposizione dell'obbligo di servizio pubblico, l'entità della compensazione sarà determinata sulla base di un'analisi dei costi in cui un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto, al fine di di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, sarebbe incorsa per adempiere a tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essa attinenti nonchè di un margine di utile ragionevole  per l'adempimento di detti obblighi.
 

Articolo 8

CONTROLLO

(1) La Provincia, in qualsiasi momento, potrà effettuare verifiche o controlli e richiedere  qualsiasi documento e/o informazione.
 
(2) La Provincia, in qualsiasi momento, può revocare gli incentivi finanziari quando accerti che non sussistono le  condizioni previste per il mantenimento dei benefici stessi.
 
(3) In caso di un impiego degli aiuti difforme da quanto previsto negli impegni assunti dal vettore aereo, il beneficio concesso sarà revocato e l'intero ammontare degli aiuti usufruiti dovrà essere restituita.
 

Articolo 9

CONTABILITA'

(1) Il vettore dovrà tenere una contabilità separata che evidenzia la imputazione dei costi relativi a tutti i processi industriali inerenti gli incentivi finanziari.
 
(2) I dati contabili sono comunicati periodicamente alla Provincia corredati di tutte le informazioni necessarie alla valutazione dell'efficienza della spesa e del rispetto del tendenziale equilibrio tra costi e ricavi.
 
(3)  Il vettore si obbliga a trasmettere tutti i dati contabili certificati  dai revisori dei conti o dal collegio sindacale. In ogni caso il vettore si obbliga a consentire ogni verifica ed esibire ogni documentazione con facoltà di estrazione dei dati da parte della Provincia  o di  soggetti all'uopo incaricati.
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ActionAction10/11/1976 - LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1976, n. 46
ActionAction24/11/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 novembre 1976, n. 56
ActionAction25/11/1976 - Legge provinciale 25 novembre 1976, n. 47
ActionAction25/11/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 novembre 1976, n. 57
ActionAction03/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1976, n. 58
ActionAction06/12/1976 - Legge provinciale 6 dicembre 1976, n. 49
ActionAction10/12/1976 - Legge provinciale 10 dicembre 1976, n. 48
ActionAction10/12/1976 - Legge provinciale 10 dicembre 1976, n. 52
ActionAction10/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1976, n. 53
ActionAction13/12/1976 - Legge provinciale 13 dicembre 1976, n. 50
ActionAction13/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1976, n. 59
ActionAction23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 54
ActionAction23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57
ActionAction23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62
ActionAction28/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1976, n. 62
ActionAction29/12/1976 - Legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 56
ActionAction30/12/1976 - Legge provinciale 30 dicembre 1976, n. 59
ActionAction31/12/1976 - Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 55
ActionAction31/12/1976 - Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 58
ActionAction31/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1976, n. 63
ActionAction31/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1976, n. 64
ActionAction17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
ActionAction31/07/1976 - Legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27 —
ActionAction29/12/1976 - Legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61 
ActionAction26/05/1976 - Legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18
ActionAction09/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1976, n. 60 —
ActionAction19/01/1976 - Legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6 
ActionAction24/05/1976 - Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 17 
ActionAction25/06/1976 - LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
ActionAction26/07/1976 - Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
ActionAction18/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 18 dicembre 1976, n. 51 —
ActionAction10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45
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