Sentenza del 22 novembre 2004, n. 499; Pres. Mosna, Est. Pantozzi Lerjerfors
Nelle more del giudizio la rappresentanza legale del minore non può cessare automaticamente allorché questo diventa maggiorenne ed acquista, di conseguenza, la capacità processuale, essendo necessario che tale evento sia reso noto alle altre parti del processo mediante una specifica dichiarazione contenuta in un atto processuale. In mancanza della dichiarazione, il giudizio deve proseguire senza interruzioni (cfr. Cass. Civ. Sez. II 30 gennaio 2002 n. 1206), in quanto la finalità dell'istituto dell'interruzione del processo è preordinata dalla legge a tutela della parte interessata dall'evento interruttivo e non delle altre parti.
Il giudizio del consiglio di classe di non ammissione all'esame finale di licenza media (equiparato a quello di non promozione alla classe successiva), in quanto espressione di un giudizio di carattere tecnico-didattico, è insindacabile in sede di legittimità, tranne sotto il profilo dell'illogicità manifesta, della contraddittorietà o dell'incongruenza dell'atto impugnato rispetto all'obiettiva situazione di fatto o a precedenti valutazioni sull'andamento scolastico dell'alunno.
Dall'art. 7 della legge 4 agosto 1977 n. 517 non si ricava alcun obbligo del collegio docenti di preordinare, a beneficio degli alunni con carenze individuali, iniziative di integrazione e di sostegno, che rivestono quindi carattere discrezionale. La mancata attivazione, nel corso dell'anno scolastico, di iniziative di sostegno, attraverso appositi corsi di recupero, non determina l'illegittimità, in sede di scrutinio finale, del giudizio di non ammissione ad un esame di licenza o alla classe superiore, che si basa solo su un insufficiente rendimento scolastico. Tale giudizio, infatti, non è influenzato dallo svolgimento, o meno, dei corsi di recupero, non esistendo tra le due attività alcun nesso di consequenzialità logica.