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In vigore al: 30/06/2015

d) LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1986, n. 331)
Costituzione di un fondo per anticipazioni a favore di imprese associate al CONFIDI - Consorzio garanzia collettiva fidi tra le piccole e medie industrie della Provincia di Bolzano, soc.coop.a.r.l.

1)

Pubblicata nel B.U. 7 gennaio 1987, n. 1.

Art. 1 (Finalità)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a costituire un fondo speciale di garanzia per anticipazioni a favore delle imprese industriali che abbiano inoltrato domanda di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(2) Il predetto fondo viene gestito dal CONFIDI, Consorzio di garanzia collettiva fidi per le piccole e medie imprese industriali della Provincia di Bolzano, soc.coop.a.r.l.

(3) Il CONFIDI provvede all'erogazione delle anticipazioni di cui al primo comma, secondo le norme che regolano la propria gestione e nei limiti delle disponibilità del fondo speciale.

Art. 2 (Domanda e documentazione)

(1) Al fine dell'ammissione alla garanzia sulle anticipazioni, l'impresa interessata inoltra domanda al CONFIDI, corredata dalla documentazione comprovante la presentazione della richiesta di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presenta copia di quest'ultima richiesta, corredata del programma che l'impresa intende attuare, con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale, alla commissione provinciale per l'impiego. 2)

(2) Il CONFIDI decide sulle domande presentate previo accertamento dei presupposti per l'ammissione all'intervento stesso presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e visto il parere della commissione provinciale per l'impiego.

2)

Il comma 1 è stato integrato dall'art. 20 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

Art. 3 (Modalità di intervento)

(1) Il pagamento dell'importo concesso a titolo di anticipazione viene effettuato mensilmente dal CONFIDI, con decorrenza dalla data di richiesta dell'intervento, a favore dell'impresa richiedente su presentazione dell'elenco nominativo dei dipendenti beneficiari e con l'indicazione degli importi ad essi spettanti. 3)

(2) L'impresa all'atto della richiesta di anticipazione, deve impegnarsi nei confronti del CONFIDI a restituire quanto ottenuto a titolo di anticipazione. La restituzione avviene al momento in cui il trattamento di integrazione salariale viene liquidato dall'INPS. In ogni caso il CONFIDI, valutate le circostanze del caso, potrà consentire alla ditta la restituzione rateale di quanto ottenuto.

(3) Qualora la domanda di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni non venga esaminata dal CIPI entro 6 mesi dall'invio della stessa da parte dell'ufficio regionale del lavoro al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le anticipazioni di cui alla previdenza sociale, le anticipazioni di cui alla presente legge sono sospese fino alla relativa decisione. In caso di accoglimento della richiesta da parte del CIPI possono essere ammesse ulteriori domande al CONFIDI di proroga delle anticipazioni; queste ultime comunque possono essere concesse entro un limite massimo di esposizione nei confronti dell'azienda non superiore a 12 mesi. 3)

(4) In caso di mancato accoglimento della richiesta di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni da parte dell'autorità competente, l'importo delle anticipazioni rimane a carico del fondo a titolo di assistenza e l'impresa non può ripresentare domanda di intervento al CONFIDI per un periodo di 3 anni dalla data di richiesta dell'intervento al consorzio stesso. 3)

(5) In casi particolarmente rilevanti la Giunta provinciale può ridurre, ove fosse mutata la situazione giuridica e/o economica dell'impresa, il periodo di cui al comma 4 fino ad un massimo di trenta mesi. 4)

3)

I commi 1, 3 e 4 sono stati sostituiti dall'art. 21 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

4)

Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 18 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2.

Art. 4 (Rimborso)

(1) Le imprese devono rimborsare quanto eventualmente ricevuto in anticipazione per il singolo lavoratore dal momento della cessazione dell'integrazione salariale per qualunque motivo. 5)

5)

L'art. 4 è stato sostituito dall'art. 22 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

Art. 5 (Interventi particolari)

(1) L'ammissione alla garanzia sulle anticipazioni può essere deliberata anche nei casi di dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta ovvero sia cessata, previo ottenimento, in ogni caso, dell'autorizzazione, limitatamente alle somme che l'INPS rimborsa, alla prededuzione dell'attivo di quanto ricevuto a tale titolo. 6)

6)

L'art. 5 è stato sostituito dall'art. 23 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

Art. 6 (Interessi)

(1) Gli interessi maturati sulle disponibilità di cassa del fondo speciale di cui all'articolo 1 verranno accreditati al fondo speciale.

(2) Le spese per la gestione del fondo saranno stabilite forfettariamente dalla Giunta provinciale e graveranno sul fondo medesimo.

Art. 7 (Relazione annuale)

(1) Il CONFIDI dovrà trasmettere al Consiglio provinciale, entro il mese di marzo di ogni anno, una relazione particolareggiata sulla gestione del fondo speciale di garanzia riferito all'esercizio precedente e fornire ogni informazione in merito.

Art. 8-10.   7)

7)

Abrogati dall'art. 24 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

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