(1) In tutti i casi in cui lo Stato presta, in base alle proprie leggi garanzia per mutui, a favore di comuni, di istituti ed enti per l'edilizia abitativa comunque sovvenzionata, gli ospedali e di altri enti, contratti con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza e con altri enti ed istituti di credito a ciò autorizzati, la garanzia stessa è prestata, rispetto ai suddetti enti, siti nel rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano in luogo dello Stato.
(2) In relazione della garanzia prestata ai sensi del precedente comma, le province garanti, nel caso di mancato pagamento della parte dell'ente mutuatario alla scadenza stabilita, dietro semplice notifica della inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte dell'ente mutuante, provvederanno ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate dagli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, ovvero dal contratto di mutuo, rimanendo sostituite all'ente mutuante stesso in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.
(3) Restano salve le garanzie già prestate dallo Stato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.