(1) Ai sensi degli articoli 5, n. 2), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la regione Trentino-Alto Adige è competente a disciplinare con proprie leggi il modello di organizzazione e di funzionamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, nonché ad approvarne gli statuti e relative modificazioni.
(2) Rimangono riservate alle Province le potestà amministrative in ordine all'istituzione degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e alle altre funzioni, concernenti gli stessi enti quali previsti dalla legge regionale.