Pubblicato nel B.U. 30 dicembre 1975, n. 66.
(1) Ai sensi del punto 2 dell'articolo 4 della legge provinciale 17 marzo 1975, n. 18, ai dipendenti ospedalieri che, fuori dell'orario di lavoro, svolgono funzioni direttive, didattiche ed amministrative presso le scuole ed i corsi di formazione del personale sanitario ausiliario gestite o convenzionate con gli ospedali della Provincia, a partire dall'anno scolastico 1975/76 possono essere corrisposti i compensi di cui ai successivi articoli.
(1) A partire dall'anno scolastico 1988/89 spettano al direttore e al segretario della scuola 40.000 lire mensili, cui si aggiungono 40.000 lire per ciascun corso tenuto dalla rispettiva scuola. Il compenso mensile non può superare l'importo di 250.000 lire per ciascuna scuola. 2)
L'art. 2 è stato sostituito dal D.P.G.P. 21 novembre 1988, n. 35.
(1) Al vice-direttore della scuola per tecnici di radiologia ed alla direttrice didattica della scuola per infermieri, spettano i compensi di cui all'articolo 2, ridotti al 50%.
(1) A partire dall'anno scolastico 1984/85 al personale insegnante vengono corrisposti i seguenti compensi orari:
L'art. 4 è stato sostituito dal D.P.G.P. 4 febbraio 1985, n. 1.
(1) I compensi alle commissioni d'esame, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge, verranno liquidati dal Consiglio di amministrazione della scuola per il corso infermieri professionali e tecnici di radiologia e dal Medico provinciale per il corso infermieri generici.
(1) Al personale docente non dipendente ospedaliero, spettano i compensi di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento.