In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 30/06/2015

Corte costituzionale - Ordinanza N. 136 del 12.04.2010
Liberalizzazione delle vendite promozionali - obbligo di comunicazione

Ordinanza (12 aprile 2010) 15 aprile 2010, n. 136; Pres. Amirante; Red. Grossi
 
Ritenuto che, con ricorso notificato il 5 giugno 2009 e depositato il successivo 12 giugno, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha ritualmente impugnato – per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione – l'art. 3, commi 1 e 6, della legge della Provincia autonoma di Trento 3 aprile 2009, n. 4 (Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria provinciale di assestamento per l'anno 2009);
che, in particolare, il comma 1 viene censurato in quanto introduce, nella legge della Provincia autonoma di Trento 8 maggio 2000, n. 4 (recante la «Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento»), l'art. 17-bis, a tenore del quale [al comma 4] l'esercente che voglia effettuare, tra l'altro, vendite promozionali, ne deve dare comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, e per conoscenza al comune competente per territorio;
che, a sua volta, il comma 6 è impugnato nella parte in cui modifica l'art. 20 della medesima legge provinciale n. 4 del 2000, prevedendo una sanzione amministrativa nel caso di mancata comunicazione;
che l'Avvocatura dello Stato sostiene che la previsione, non già di una mera comunicazione, bensì di un vero e proprio obbligo di comunicazione, e la relativa sanzione in caso di inosservanza, contrasterebbe palesemente con la totale liberalizzazione delle vendite promozionali disposte dall'art. 3 del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223 (recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»), il quale vieta ogni forma di restrizione di qualunque tipologia di vendita promozionale;
che, in particolare, secondo il ricorrente, le norme impugnate – non incidendo sulla materia commercio, di competenza provinciale, bensì sulla tutela della concorrenza, di spettanza esclusiva dello Stato e sulla quale la Provincia non ha alcuna competenza, ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) – si pongono in contrasto con quanto sancito dal citato art. 3 del decreto- legge n. 223 del 2006, il quale (con prescrizioni che costituiscono «il naturale effetto dell'inderogabilità della norma, una volta ricondotta la materia all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.») si inserisce nel quadro del descritto processo di modernizzazione, all'evidente scopo di rimuovere i residui profili (soggettivi ed oggettivi) di contrasto della disciplina di settore con il principio della libera concorrenza;
che si è costituita la Provincia autonoma di Trento, che ha concluso per la non fondatezza delle sollevate questioni, in quanto le disposizioni censurate – lungi dall'introdurre una forma di autorizzazione preventiva alla vendita – prevedono un mero obbligo di comunicazione, chiaramente funzionale ad assicurare una adeguata conoscenza del fenomeno e non già a limitarlo, né a comprimerlo, dal momento che a tale adempimento non è subordinata alcuna attività valutativa da parte della Amministrazione;
che, pertanto – trattandosi di mera pubblicità-notizia con effetti dichiarativi e non costitutivi – la previsione di tale obbligo di comunicazione (cui si correla logicamente la irrogazione della sanzione in caso di violazione) si configura quale misura di carattere organizzativo inerente allo svolgimento delle attività commerciali, che resta all'interno degli ámbiti assegnati alla competenza provinciale in materia di «commercio», ai sensi dell'art. 9, punto 3, dello statuto;
che, nell'imminenza dell'udienza, la Provincia di Trento ha depositato una memoria illustrativa, evidenziando che l'art. 52, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria provinciale 2010), ha modificato la disposizione censurata mediante la eliminazione dell'obbligo di comunicazione preventiva per le vendite pubblicizzate come promozionali, con conseguente venir meno della correlata sanzione per il suo mancato inoltro;
che, in ragione di ciò – considerato che «a quanto consta, nel breve lasso di tempo intercorso fra l'impugnazione governativa (giugno 2009) e la modifica legislativa (dicembre 2009) la predetta norma sospettata di incostituzionalità non ha trovato applicazione sanzionatoria» –, la Provincia autonoma conclude chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri impugna il comma 1 dell'art. 3 della legge della Provincia autonoma di Trento 3 aprile 2009, n. 4 (Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria provinciale di assestamento per l'anno 2009), che introduce, nella legge della Provincia autonoma di Trento 8 maggio 2000, n. 4 (recante la «Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento»), l'art. 17-bis, a tenore del quale [al comma 4] l'esercente che voglia effettuare, tra l'altro, vendite promozionali, ne deve dare comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, e per conoscenza al comune competente per territorio; ed impugna, altresì, il comma 6 dello stesso art. 3, che modifica l'art. 20 della citata legge provinciale n. 4 del 2000, prevedendo una sanzione amministrativa nel caso di mancata comunicazione;
che, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, la previsione di un obbligo di comunicazione, sanzionato in caso di inosservanza, contrasta con la liberalizzazione delle vendite promozionali disposte dall'art. 3 del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223 («Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»), che vieta ogni forma di restrizione a qualunque tipologia di vendita promozionale; e di conseguenza, le norme impugnate non inciderebbero sulla materia «commercio» (di competenza provinciale), ma sulla «tutela della concorrenza» di spettanza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (sulla quale la Provincia medesima non ha alcuna competenza, ai sensi degli artt. 8 e 9 dello statuto);
che, dalla formulazione del ricorso risulta evidente come le censure mosse alla normativa provinciale de qua si riferiscano propriamente alla incidenza della disciplina impugnata rispetto alle sole vendite promozionali, le quali costituiscono una specie del più ampio genere delle «Vendite presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli», oggetto della regolamentazione di cui al Capo VIII-bis, inserito – dall'art. 3, comma 1, della legge provinciale n. 4 del 2009 – dopo l'art. 17 della legge provinciale n. 4 del 2000;
che, peraltro, successivamente alla proposizione del giudizio in via principale, è entrato in vigore l'art. 52, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria provinciale 2010), che – al fine espresso di «adeguare la norma provinciale ai rilievi formulati dal Governo statale che impongono una completa liberalizzazione delle vendite promozionali» (come da relazione illustrativa al relativo disegno di legge) – ha a sua volta modificato il comma 4 dell'art. 17-bis della legge provinciale n. 4 del 2000 sul commercio (come introdotto dal censurato comma 1 della legge provinciale n. 4 del 2009), eliminando l'obbligo di comunicazione preventiva per le vendite pubblicizzate come promozionali;
che da ciò – stante il meccanismo di rinvio contenuto nell'art. 20 della citata legge provinciale n. 4 del 2000, come modificato dal censurato comma 6 dell'art. 3 della legge provinciale n. 4 del 2009 – consegue anche il venir meno della correlata sanzione per il mancato inoltro della comunicazione medesima;
che, proprio in ragione di siffatta intervenuta modificazione normativa, satisfattiva delle pretese del ricorrente, la difesa della Provincia autonoma ha richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, assumendo inoltre che, medio tempore, la norma sospettata di incostituzionalità non avrebbe «trovato applicazione sanzionatoria»;
che, in sede di discussione in udienza pubblica, l'Avvocatura generale dello Stato ha convenuto con quanto affermato da controparte circa tale mancata applicazione delle norme impugnate ed ha espressamente concordato in ordine alla cessazione della materia del contendere;
che, dunque – venute meno le ragioni della controversia –, va dichiarata la cessazione della materia del contendere (sentenze n. 2 e n. 1 del 2010; ordinanza n. 75 del 2010).

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.
indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction Delibera N. 64 del 18.01.2010
ActionAction Delibera N. 338 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 359 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 359 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 365 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 377 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 487 del 15.03.2010
ActionAction Delibera N. 491 del 22.03.2010
ActionAction Delibera N. 492 del 22.03.2010
ActionAction Delibera N. 542 del 29.03.2010
ActionAction Delibera N. 577 del 12.04.2010
ActionAction Delibera 19 aprile 2010, n. 671
ActionAction Delibera N. 751 del 03.05.2010
ActionAction Delibera N. 759 del 03.05.2010
ActionAction Delibera N. 764 del 03.05.2010
ActionAction Delibera 10 maggio 2010, n. 823
ActionAction Delibera 7 giugno 2010, n. 982
ActionAction Delibera N. 1032 del 14.06.2010
ActionAction Delibera N. 1042 del 21.06.2010
ActionAction Delibera N. 1068 del 21.06.2010
ActionAction Delibera N. 1186 del 12.07.2010
ActionAction Delibera N. 1256 del 26.07.2010
ActionAction Delibera N. 227 del 08.02.2010
ActionAction Delibera N. 1330 del 17.08.2010
ActionAction Delibera N. 1370 del 17.08.2010
ActionAction Delibera 6 settembre 2010, n. 1389
ActionAction Delibera Nr. 1484 del 13.09.2010
ActionAction Delibera 20 settembre 2010, n. 1527
ActionAction Delibera Nr. 1827 del 08.11.2010
ActionAction Delibera Nr. 1848 del 22.11.2010
ActionAction Delibera N. 1849 del 22.11.2010
ActionAction Delibera N. 1858 del 22.11.2010
ActionAction Delibera N. 1860 del 22.11.2010
ActionAction Delibera N. 1945 del 29.11.2010
ActionAction Delibera N. 1982 del 29.11.2010
ActionAction Delibera N. 2051 del 13.12.2010
ActionAction Delibera N. 2094 del 20.12.2010
ActionAction Delibera N. 2134 del 20.12.2010
ActionAction Delibera N. 2140 del 20.12.2010
ActionAction Delibera N. 817 del 10.05.2010
ActionAction Delibera N. 2141 del 20.12.2010
ActionAction Delibera N. 2163 del 30.12.2010
ActionAction Delibera N. 2164 del 30.12.2010
ActionAction Delibera N. 2215 del 30.12.2010
ActionAction Delibera 8 novembre 2010, n. 1804
ActionAction Delibera N. 773 del 10.05.2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 5 del 11.01.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 45 del 08.02.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 63 del 22.02.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 72 del 22.02.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 133 del 12.04.2010
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 136 del 12.04.2010
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 137 del 12.04.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 173 del 10.05.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 182 del 12.05.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 209 del 07.06.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 09.06.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 09.06.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 259 del 07.07.2010
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 264 del 07.07.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 328 del 03.11.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 345 del 29.11.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 346 del 29.11.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 350 del 29.11.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 357 del 01.12.2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico