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In vigore al: 30/06/2015

Corte costituzionale - Sentenza N. 63 del 22.02.2010
Istituzione di un nuovo comune mediante la fusione di comuni - funzioni di sindaco provvisorie - commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale

Sentenza (22 febbraio 2010) 24 febbraio 2010, n. 63; Pres. Amirante, red. Napolitano
 
Ritenuto che, con ricorso notificato il 25 maggio 2009 e depositato il successivo 3 giugno, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale – in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere h), i) e p), della Costituzione e all'art. 54, primo comma, numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), – dell'art. 6 della legge della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 13 marzo 2009, n. 1 (Istituzione del nuovo Comune di Ledro mediante la fusione dei comuni che hanno costituito l'Unione dei comuni della Valle di Ledro);
che il ricorrente premette che la legge in esame è volta alla costituzione, dal 1° gennaio 2010, del comune di Ledro, che raccoglie, per fusione, i comuni trentini che hanno costituito l'unione dei comuni della Valle di Ledro, unione sorta per la gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi comunali;
che l'art. 6 della legge regionale citata dispone che, a decorrere dal l° gennaio 2010 e fino all'elezione degli organi comunali, gli organi dell'unione dei comuni della Valle di Ledro provvedono alla gestione del nuovo comune, «intendendosi sostituiti al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale rispettivamente il Presidente, la Giunta e il Consiglio dell'Unione»;
che, in tal modo, la Regione avrebbe attribuito poteri extra ordinem agli organi dell'unione incidendo su compiti e funzioni che riguardano i sindaci quali ufficiali di governo, sia in materia di ordine pubblico e sicurezza, sia in materia di cittadinanza, stato civile e anagrafe, nonché in materia di legislazione elettorale, con ciò violando la riserva esclusiva di competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettere h), i) e p), Cost.;
che le funzioni di ufficiale di governo devono essere esercitate dagli organi legittimamente eletti oppure, in loro sostituzione, dagli organi straordinari previsti dalla normativa vigente, mentre, in altro modo, tutti gli atti posti in essere dal Presidente dell'unione, in sostituzione del sindaco, quale ufficiale di governo, possono essere considerati nulli o annullabili;
che, pertanto, la disposizione contenuta nell'art. 6 della legge regionale n. 1 del 2009 risulta eccedere la competenza statutaria della Regione in quanto, con la sua ampia formulazione, devolve al Presidente dell'unione anche le funzioni che la legislazione dello Stato attribuisce ai sindaci, per questa parte invadendo una competenza statale che non è stata attribuita alla Regione neanche da norme di attuazione;
che la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in questo caso non può invocare la clausola di favore per la maggiore autonomia che le viene riconosciuta dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);
che, infatti, anche ipotizzando che la Regione abbia agito esercitando la propria potestà legislativa nella materia «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», non avrebbe comunque potuto prevedere deroghe alle competenze che i sindaci esercitano, quali ufficiali di governo, nelle materie «ordine pubblico e sicurezza», «cittadinanza, stato civile e anagrafe», «legislazione elettorale» che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere h), i) e p), Cost.;
che il ricorrente propone un secondo motivo di censura della norma impugnata relativo alla violazione dell'art. 54 dello statuto speciale di autonomia, che, al numero 5) del primo comma, prevede la nomina da parte della Giunta provinciale di commissari straordinari, «quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare»;
che, dunque, dovendo trovare diretta applicazione la disciplina statutaria, è costituzionalmente illegittima la legge regionale che, invece, attribuisce compiti e funzioni statali a Presidente, Giunta e Consiglio dell'unione di comuni;
che si è costituita in giudizio la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza del ricorso;
che il ricorso sarebbe inammissibile perché fondato su motivazioni contraddittorie, in quanto da un lato si asserisce che la legge regionale avrebbe invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie ordine pubblico e sicurezza, cittadinanza, stato civile e anagrafe, legislazione elettorale, affidando le funzioni di sindaco del nuovo Comune di Ledro al presidente della preesistente unione dei comuni della Valle del Ledro, e dall'altro, invece, si lamenta la violazione dell'art. 54, numero 5), dello statuto di autonomia perché le citate funzioni avrebbero dovuto essere affidate ad un commissario straordinario nominato dalla Provincia;
che affermare che le funzioni di sindaco (e in generale di amministrazione) del nuovo comune in attesa delle elezioni avrebbero dovuto essere affidate ad un commissario nominato dalla Provincia, implica che, nella individuazione di tale organo straordinario da parte della Regione o Provincia autonoma, non vi sia invasione della competenza statale nelle materie sopra indicate e, pertanto, a parere della difesa regionale, il primo motivo di ricorso è logicamente incompatibile con il secondo;
che, inoltre, la parte resistente individua un diverso e autonomo motivo di inammissibilità, con riferimento alla censura di cui all'art. 117, secondo comma, lettere h), i) e p), Cost., in quanto l'Avvocatura dello Stato rivendica competenze statali stabilite dal Titolo V della parte seconda della Costituzione in relazione alle Regioni a statuto ordinario, senza spiegare perché esse dovrebbero applicarsi alla Regione Trentino-Alto Adige;
che la Regione evidenzia, quale ulteriore motivo di inammissibilità, che l'art. 6 della legge regionale n. 1 del 2009 non interferisce per nulla con le materie citate dal ricorrente, dato che si limita ad utilizzare temporaneamente gli organi dell'unione per consentire il funzionamento del Comune di Ledro, privo dei propri organi, disciplinando, in tal modo, la materia della organizzazione dei comuni, e non le materie di competenza esclusiva statale evocate nel ricorso;
che, inoltre, il ricorso sarebbe infondato perché la legge impugnata dà luogo ad una normale vicenda istituzionale, nella quale un'unione di comuni sfocia – tramite la fusione – in un comune unico, in attuazione dell'art. 7 dello statuto speciale di autonomia e, dunque, si è in presenza di una successione tra enti e non del venir meno della regolare titolarità di organi essenziali per il funzionamento dell'ente, come nell'ipotesi prevista dalla norma statutaria richiamata;

che l'individuazione dell'organo deputato a svolgere temporaneamente «tutte» le funzioni del sindaco rientrerebbe nella competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali, «rafforzata» – nel caso della fusione dei comuni – dalla competenza prevista specificamente dall'art. 7 dello statuto;

che l'art. 6 in esame non si sarebbe occupato affatto delle funzioni del sindaco quale ufficiale di governo, ma avrebbe regolato l'assetto istituzionale transitorio del nuovo comune nell'esercizio della potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali, attribuendo la gestione di esso agli organi che, in quel territorio, già svolgevano la maggior parte delle funzioni;

che, a parere della Regione, anche il secondo motivo di ricorso sarebbe infondato, in quanto sia l'art. 54 dello statuto che l'art. 83 della legislazione regionale si riferiscono a situazioni in cui determinati organi, per sopraggiunte ragioni, non siano in grado di funzionare;

che, dunque, la norma statutaria si inserisce nel contesto della funzione di «vigilanza», mentre l'istituzione di un nuovo comune è vicenda del tutto diversa, in particolare quando il nuovo comune, come quello di Ledro, si forma per fusione dei comuni che avevano già dato vita ad una unione, trattandosi in questo caso di un problema di continuità istituzionale tra i comuni originari, la loro unione ed il nuovo comune che sostituisce sia gli uni che l'altra;

che, in conclusione, non solo la disposizione impugnata non violerebbe alcuna regola statutaria, costituzionale o di semplice legislazione statale (che comunque non vincolerebbe la potestà primaria della Regione), ma essa costituirebbe «il modo di assicurare nel periodo transitorio la legittimità democratica dell'azione del nuovo comune»;

che, in data 22 dicembre 2009, l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, in considerazione dell'entrata in vigore della legge della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 13 novembre 2009, n. 7 (Istituzione del nuovo comune di Comano Terme mediante la fusione dei comuni che hanno costituito l'unione dei comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso e modifica della legge regionale 13 marzo 2009, n. 1);

che, in particolare, l'art. 12 della legge da ultimo citata ha modificato l'impugnato art. 6, aggiungendovi il seguente comma 1-bis: «1-bis. Le funzioni del sindaco quale ufficiale del governo, per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2010 alla data di insediamento degli organi dell'amministrazione comunale di Ledro che verranno eletti nel turno elettorale generale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2010, sono svolte da un commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale di Trento ai sensi dell'articolo 54, comma 1, punto 5, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670»;
che la ricorrente ritiene la modifica intervenuta pienamente satisfattiva dei suoi motivi di impugnazione;
che in data 25 gennaio 2010 la difesa della Regione ha depositato atto di accettazione della rinuncia.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 13 marzo 2009, n. 1 (Istituzione del nuovo Comune di Ledro mediante la fusione dei comuni che hanno costituito l'Unione dei comuni della Valle di Ledro), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere h), i) e p), Cost. e dell'art. 54, primo comma, numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);
che, successivamente alla proposizione del ricorso, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, con legge regionale 13 novembre 2009, n. 7 (Istituzione del nuovo comune di Comano Terme mediante la fusione dei comuni che hanno costituito l'unione dei comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso e modifica della legge regionale 13 marzo 2009, n. 1), ha aggiunto il comma 1-bis all'art. 6 della legge regionale n. 1 del 2009;
che il citato comma 1-bis così dispone: «Le funzioni del sindaco quale ufficiale del governo, per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2010 alla data di insediamento degli organi dell'amministrazione comunale di Ledro che verranno eletti nel turno elettorale generale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2010, sono svolte da un commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale di Trento ai sensi dell'articolo 54, comma 1, punto 5, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670»;
che, proprio in considerazione delle modifiche apportate dalla Regione alla norma impugnata, il ricorrente, con delibera del Consiglio dei ministri in data 11 dicembre 2009, notificata alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nella persona del Presidente, in data 17 dicembre 2009 e depositata presso la cancelleria di questa Corte il successivo 22 dicembre, ha rinunciato al ricorso, affermando che tali modifiche hanno sostanzialmente recepito le censure proposte;
che tale rinuncia è stata formalmente accettata dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol con la delibera della giunta regionale del 19 gennaio 2010, depositata presso la cancelleria di questa Corte in data 25 gennaio 2010;
che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte, comporta l'estinzione del processo.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

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