(1) L'accesso all'impiego avviene:
(2) Nella determinazione del numero dei posti da mettere a concorso si può tenere conto, oltre che dei posti disponibili alla data del bando, anche di quelli che possono rendersi vacanti entro l'anno successivo alla data del bando medesimo. Le nomine per la copertura di posti eccedenti quelli disponibili alla data del bando sono conferite al verificarsi delle singole vacanze o anche con un anticipo fino a tre mesi, qualora vi sia l'esigenza di garantire la regolare continuità del servizio.
(3) Con regolamento di esecuzione sono disciplinati:
(4) Nell’ambito delle scuole, dei servizi sociali e dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige la proroga di contratti di lavoro a tempo determinato oltre i limiti previsti dall’ordinamento giuridico, è consentita transitoriamente al solo fine di garantire la copertura dei servizi.
(5) Il rapporto di lavoro con orario inferiore a quello a tempo pieno è considerato rapporto di lavoro a tempo parziale a tutti gli effetti.
(6) L’assunzione del personale dirigenziale è disciplinata con separato provvedimento di legge.