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In vigore al: 30/06/2015

Decreto del 20 luglio 2011, n. -1)
Attuazione dell'articolo 2, comma 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di versamenti diretti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.-

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale;

Visto l'art. 2, comma 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede che le quote di proventi erariali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione e dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla Regione e alle Province autonome di Trento e di Bolzano sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la Regione e le Province autonome;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante disposizioni relative alla modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2001, avente ad oggetto l'approvazione del nuovo modello F23 per il pagamento di tasse, imposte, sanzioni e altre entrate;

Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e le relative disposizioni di attuazione, che disciplinano il versamento unitario delle imposte, tasse, contributi e premi, con eventuale compensazione dei crediti;

Visto il regolamento approvato con decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 1998, recante norme per l'individuazione della struttura di gestione, prevista dall'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' la determinazione delle modalita' per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti, alla quale e' affidato il compito di ripartire in favore degli enti destinatari le somme riscosse attraverso il sistema del versamento unificato;

Visto il decreto interministeriale del 15 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21ottobre 1998, recante norme per la determinazione delle modalita' tecniche di ripartizione fra gli enti destinatari dei versamenti unitari delle somme a ciascuno di essi spettanti;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 ottobre 2007 prot. 2007/160612, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 7 novembre 2007, avente ad oggetto l'approvazione dei nuovi modelli di versamento «F24» ed «F24 accise» per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 giugno 2010 prot. 2010/64812, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia Entrate il 3 giugno 2010,ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto l'approvazione della nuova versione del modello «F24 enti pubblici» (F24 EP), che utilizzano gli enti pubblici, alcune amministrazioni statali ed altre pubbliche amministrazioni per il versamento dei tributi erariali;

Vista l'intesa espressa dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 0009216/P del 5 luglio 2011, dalla Provincia autonoma di Trento con nota prot. n. 5016/406579/611/5.3.1-42-10 del 5 luglio 2011 e dalla Provincia autonoma di Bolzano con nota prot. n. 1.14.01/383669 del 4 luglio 2011;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

1)
Pubblicato nella G.U. 19 agosto 2011, n. 192.

Art. 1 (Oggetto del provvedimento)

(1) Con il presente decreto sono definite:)

  1. le modalita' ed i criteri contabili per l'imputazione diretta, sui conti infruttiferi ordinari intestati alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, alla Provincia autonoma di Trento ed alla Provincia autonoma di Bolzano, istituiti presso le tesorerie dello Stato, delle quote di gettito erariale spettanti a detti enti;
  2. le tipologie delle entrate erariali che, nelle more dell'individuazione delle modalita' di attribuzione diretta, continueranno ad essere corrisposte ai citati enti mediante trasferimento da apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato;
  3. le forme di compensazione delle anticipazioni effettuate a seguito delle compensazioni operate dai contribuenti, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24;
  4. le forme di compensazione delle anticipazioni effettuate a seguito dell'erogazione dei rimborsi fiscali.

(2) Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche alle quote di gettito erariale riscosse ed alle compensazioni esercitate attraverso sistemi di pagamento che verranno in futuro sviluppati.

Art. 2 (Ripartizione delle quote di gettito erariale riscosse attraverso il modello F23)

(1) A decorrere dal 1° settembre 2011 la ripartizione in favore della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano delle quote di gettito erariale riscosse con le modalita' previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e' effettuata dagli agenti della riscossione competenti per il territorio delle citate Province autonome, mediante accredito diretto delle relative somme sui conti infruttiferi ordinari, intestati a ciascuno dei suddetti enti, istituiti presso le tesorerie dello Stato.)

(2) Per l'individuazione dei criteri di imputazione contabile delle somme riscosse per ciascun codice tributo, si rimanda alla tabella di cui all'allegato A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

(3) Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e le relative disposizioni di attuazione.

Art. 3 (Ripartizione delle quote di gettito erariale riscosse attraverso i modelli F24 ed F24 EP)

(1) A decorrere dal 1° settembre 2011, ove non diversamente disposto nel seguito del presente decreto, la ripartizione in favore della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano delle quote di gettito erariale riscosse attraverso il «modello F24», di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed il «modello F24 enti pubblici» (F24 EP), di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 giugno 2010, e' effettuata dalla struttura di gestione individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, sulla base dei codici tributo indicati dai contribuenti, ovvero del luogo in cui e' avvenuto il versamento, mediante accredito diretto delle relative somme sui conti infruttiferi ordinari, intestati a ciascuno dei suddetti enti, istituiti presso le tesorerie dello Stato.

(2) Per l'individuazione del luogo in cui e' avvenuto il versamento, di cui al comma precedente, si applicano i seguenti criteri:

  1. per i versamenti eseguiti tramite il modello F24 EP, il luogo in cui e' avvenuto il versamento e' identificato con la provincia ove ha sede la filiale della Banca d'Italia presso cui sono aperti il conto di tesoreria unica ovvero la contabilita' speciale dell'ente pubblico o dell'amministrazione statale periferica che ha eseguito il pagamento. Per i versamenti eseguiti dagli enti pubblici e dalle amministrazioni dello Stato titolari di conti presso la tesoreria centrale, il luogo di riscossione e' individuato in base alla provincia corrispondente al domicilio fiscale dell'ente;
  2. per i versamenti eseguiti tramite il modello F24 cartaceo, il luogo in cui e' avvenuto il versamento e' identificato con la provincia ove ha sede la filiale dell'intermediario della riscossione presso il quale e' stata presentata la delega modello F24;
  3. per i versamenti eseguiti tramite il modello F24 telematico, il luogo in cui e' avvenuto il versamento e' identificato con la provincia ove ha sede la filiale della banca ovvero l'ufficio postale, individuati dal corrispondente codice CAB (codice di avviamento bancario), presso cui e' aperto il conto corrente di addebito del versante;
  4. per i versamenti telematici eseguiti mediante il modello F24 cumulativo ovvero pervenuti tramite banche prive di sportelli sul territorio (c.d. «banche virtuali»), il luogo in cui e' avvenuto il versamento e' identificato con la provincia corrispondente al domicilio fiscale del versante;
  5. salvo quanto diversamente disposto dagli articoli successivi, per i versamenti delle accise eseguiti tramite modello F24, il luogo in cui e' avvenuto il versamento e' identificato dalla sigla della provincia indicata dal contribuente nell'apposito campo della sezione "accise" della delega di pagamento.

(3) Le ripartizioni sono eseguite esclusivamente sulla base dei dati trasmessi all'Agenzia delle entrate dai contribuenti, attraverso i servizi telematici forniti dall'agenzia stessa, ovvero dagli intermediari della riscossione (banche, Poste Italiane S.p.A. ed agenti della riscossione).

(4) Per l'individuazione dei criteri di imputazione contabile delle somme riscosse per ciascun codice tributo, si rimanda alla tabella di cui all'allegato B al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

(5) La ripartizione delle somme viene effettuata al netto degli importi di segno negativo derivanti dalle compensazioni esercitate dai contribuenti, attribuendo gli importi ad esse corrispondenti, nell'ordine, ai seguenti capitoli ed articoli del bilancio: 1203, art. 1; 1023, art. 3; 1024, art. 8; 1023, art. 4; 1024, art. 2; 1023, art. 14; eventualmente, per capitolo ed articolo crescente a partire dal 1023.

(6) Nelle giornate in cui i versamenti dei contribuenti sono inferiori alle compensazioni esercitate, le somme occorrenti per ripianare il saldo negativo di ripartizione sono anticipate mediante prelievo dei fondi necessari dalla contabilita' speciale n. 1778, denominata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio».

(7) Il recupero delle anticipazioni effettuate ai sensi del comma 6 avviene entro il mese successivo, salvo insufficiente importo di segno positivo, imputando le somme ai rispettivi bilanci della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalita' previste dal comma 5.

(8) Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto in tema di ripartizione delle somme riscosse attraverso i modelli F24, si rimanda alle disposizioni, in quanto compatibili, dei decreti interministeriali del 22 maggio 1998, n. 183 e del 15 ottobre 1998.

Art. 4 (Recupero delle anticipazioni effettuate per i rimborsi di imposte)

(1) Le somme anticipate dalla contabilita' speciale n. 1778, denominata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», per consentire agli agenti della riscossione competenti per il territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano di erogare i rimborsi in conto fiscale, sono recuperati dalla struttura di gestione con le modalita' definite nei commi seguenti. Il recupero di tali importi e' posto a carico della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano tenendo conto della rispettiva compartecipazione al gettito dei tributi a cui si riferiscono i rimborsi.

(2) Entro il mese di novembre di ciascun anno, con le modalita' previste dall'art. 3, comma 7, e' recuperato, a titolo di acconto, un importo pari all'80% degli stanziamenti effettuati nell'anno in

favore degli agenti della riscossione competenti per il territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

(3) Entro il 31 maggio dell'anno successivo, dopo aver acquisito i dati di rendicontazione delle operazioni di rimborso dagli agenti della riscossione ed aver effettuato le necessarie quadrature contabili, la struttura di gestione provvede a quantificare la quota di competenza della Regione e delle Province autonome ed a calcolare il saldo a credito ovvero a debito di ciascuno dei suddetti enti, rispetto al recupero effettuato in acconto.

(4) Il recupero dell'eventuale saldo a debito di cui al comma 3 avviene con le modalita' previste dall'art. 3, comma 7, mentre l'eventuale saldo a credito e' corrisposto dalla struttura di gestione sui conti infruttiferi intestati alla Regione ed alle Province autonome, prelevando quanto dovuto dalla contabilita' speciale n. 1778, denominata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio».

(5) Il recupero delle restanti tipologie di rimborsi avviene con le modalita' stabilite nei commi precedenti.

(6) Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i rimborsi fiscali relativi ai tributi riversati ai sensi degli articoli da 7 a 10.

Art. 5 (Flussi informativi)

(1) L'Agenzia delle entrate trasmette mensilmente alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano un flusso informativo relativo alle erogazioni effettuate agli agenti della riscossione competenti per il territorio di ciascuna Provincia autonoma per il pagamento dei rimborsi in conto fiscale, nonche' un prospetto relativo alle altre tipologie di rimborso.

(2) L'Agenzia delle entrate trasmette alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano un flusso informativo giornaliero dei mandati di accredito eseguiti in favore degli enti medesimi, secondo lo schema definito nell'allegato C al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, nonche' un flusso contabile mensile riepilogativo delle operazioni di ripartizione, secondo lo schema definito nell'allegato D al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

(3) Gli agenti della riscossione competenti per il territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quote di gettito erariale riscosse a mezzo ruolo ovvero con le modalita' previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, trasmettono agli enti beneficiari un flusso informativo giornaliero dei riversamenti eseguiti in favore degli enti medesimi, secondo lo schema definito dall'allegato E al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, nonche' un flusso contabile mensile riepilogativo delle operazioni di ripartizione e riversamento.

Art. 6 (Modalità di attribuzione del gettito relativo ad alcune tipologie di tributi)

(1) Entro il 31 ottobre di ciascun esercizio, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, sulla base dei criteri stabiliti dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione, applicati agli ultimi dati disponibili, determina l'ammontare del gettito annuale relativo all'imposta sul valore aggiunto (IVA) derivante dagli scambi interni, all'imposta sul reddito delle societa' (IRES), all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), alle imposte sostitutive sui redditi di capitale ed all'imposta sulle assicurazioni, e li comunica alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, alla struttura di gestione ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.)

(2) Il gettito di cui al comma 1 costituisce la base per il calcolo dell'acconto da attribuire nell'esercizio successivo ai sensi degli articoli seguenti, nonche' per la determinazione del conguaglio relativo all'anno a cui si riferiscono i dati utilizzati per il calcolo.

(3) Con riferimento ai tributi elencati al comma 1, sulla base del gettito spettante ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' degli acconti corrisposti ai sensi degli articoli successivi, il Dipartimento delle Finanze determina il conguaglio a credito ovvero a debito degli enti e ne comunica l'ammontare agli enti medesimi, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ed alla struttura di gestione.

(4) Il conguaglio a debito viene recuperato dalla struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta agli enti delle quote di gettito erariale ad essi spettanti.

(5) Il conguaglio a credito viene erogato ai suddetti enti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con le risorse stanziate su apposito capitolo di spesa.

Art. 7 (Modalita' di attribuzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) derivante dagli scambi interni)

(1) Con riferimento al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) derivante dagli scambi interni, e' attribuita alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano una somma a titolo di acconto per ciascun esercizio.

(2) L'acconto di cui al comma 1 e' attribuito a cura della struttura di gestione accreditando alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano una percentuale dei versamenti I.V.A. eseguiti a titolo di liquidazione mensile tramite modelli F24 e F24 EP. Tale percentuale, troncata al secondo decimale, e' ottenuta dal rapporto tra la somma da versare a titolo di acconto alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome, determinato ai sensi dell'art. 6 e l'ammontare complessivo dei versamenti I.V.A. eseguiti nell'esercizio precedente a titolo di liquidazione mensile tramite modelli F24 e F24 EP.

(3) Entro il 31 marzo di ogni anno, la struttura di gestione comunica alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed al Dipartimento delle Finanze il gettito I.V.A. versato agli enti medesimi nell'esercizio precedente a titolo di acconto.

Art. 8 (Modalita' di attribuzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativo alle importazioni)

(1) Per ciascun esercizio, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato determina il gettito relativo all'IVA sulle importazioni spettante alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri stabiliti dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

(2) Le somme di cui al comma 1 sono erogate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con le risorse stanziate su apposito capitolo di spesa.

Art. 9 (Modalita' di attribuzione del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF))

(1) Con riferimento al gettito IRPEF, la struttura di gestione attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano una somma a titolo di acconto per ciascun esercizio, accreditando agli enti una percentuale dei versamenti IRPEF eseguiti a titolo di ritenute mensili sui redditi da lavoro dipendente.

(2) La somma da attribuire a titolo di acconto e' pari ad una quota dei versamenti complessivamente eseguiti nell'esercizio precedente tramite modelli F24 e F24 EP ed imputati al capitolo 1023 del bilancio dello Stato, determinata in base al rapporto tra l'ammontare calcolato ai sensi dell'art. 6 e l'importo complessivo dei versamenti affluiti al citato capitolo 1023 del bilancio dello Stato nell'esercizio precedente. La percentuale di cui al comma 1, troncata al secondo decimale, e' ottenuta dal rapporto tra la somma dovuta a titolo di acconto e l'ammontare dei versamenti IRPEF eseguiti a titolo di ritenute mensili sui redditi da lavoro dipendente tramite modelli F24 e F24 EP nell'esercizio precedente.

(3) Entro il 31 marzo di ciascun esercizio, la struttura di gestione comunica alle Province autonome di Trento e di Bolzano, al Dipartimento delle Finanze ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato il gettito IRPEF versato alle Province autonome nell'esercizio precedente a titolo di acconto.

(4) Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato corrisponde alle Province autonome di Trento e di Bolzano la differenza tra l'ammontare dell'acconto calcolato ai sensi dell'art. 6 ed il gettito IRPEF versato dalla struttura di gestione ai sensi del comma 1 e comunicato ai sensi del comma 3 del presente articolo.

Art. 10 (Modalita' di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES))

(1) Con riferimento al gettito IRES e' attribuita alle Province autonome di Trento e di Bolzano una somma a titolo di acconto per ciascun esercizio.

(2) L'acconto di cui al comma 1 e' attribuito a cura della struttura di gestione accreditando alle Province autonome di Trento e di Bolzano una percentuale dei versamenti IRES eseguiti a titolo di acconto e saldo tramite modelli F24 e F24 EP. Tale percentuale, troncata al secondo decimale, e' ottenuta dal rapporto tra la somma da versare a titolo di acconto alle Province autonome, determinato ai sensi dell'art. 6 e l'ammontare complessivo dei versamenti IRES eseguiti nell'esercizio precedente a titolo di acconto e saldo tramite modelli F24 e F24 EP.

(3) Entro il 31 marzo di ogni anno, la struttura di gestione comunica alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed al Dipartimento delle Finanze il gettito IRES versato agli enti medesimi nell'esercizio precedente a titolo di acconto.

Art. 11 (Modalità di attribuzione del gettito relativo alle impste sostitutive sui redditi da capitale)

(1) Relativamente alle sole imposte sostitutive sui redditi da capitale per le quali il gettito e' quantificato in base ai criteri definiti dal comma 3 dell'art. 75-bis dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, e' attribuita alle Province autonome di Trento e di Bolzano una somma a titolo di acconto per ciascun esercizio.

(2) L'acconto di cui al comma 1 e' attribuito a cura della struttura di gestione, accreditando alle Province autonome di Trento e di Bolzano una percentuale dei versamenti eseguiti tramite modelli F24 con il codice tributo 1102, ovvero mediante eventuali codici successivamente istituiti per la medesima fattispecie.

(3) La percentuale di cui al comma 2, troncata al secondo decimale, e' ottenuta dal rapporto tra la somma da versare a titolo di acconto alle Province autonome, determinato ai sensi dell'art. 6 e l'ammontare complessivo dei versamenti eseguiti nell'esercizio precedente tramite modelli F24 con il codice tributo 1102, ovvero mediante eventuali codici successivamente istituiti per la medesima fattispecie.

(4) Entro il 31 marzo di ogni anno, la struttura di gestione comunica alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed al Dipartimento delle Finanze il gettito delle imposte sostitutive sui redditi da capitale versato alle Province autonome nell'esercizio precedente a titolo di acconto.

Art. 12 (Modalità di attribuzione dell'imposta sulle assicurazioni)

(1) Con riferimento all'imposta sulle assicurazioni e' attribuita alle Province autonome di Trento e di Bolzano una somma a titolo di acconto per ciascun esercizio.

(2) L'acconto di cui al comma 1 e' attribuito a cura della struttura di gestione accreditando alle Province autonome di Trento e di Bolzano una percentuale dei versamenti dell'imposta sulle assicurazioni eseguiti tramite modelli F24. Tale percentuale, troncata al secondo decimale, e' ottenuta dal rapporto tra la somma da versare a titolo di acconto alle Province autonome, determinato ai sensi dell'art. 6 e l'ammontare complessivo dei versamenti dell'imposta sulle assicurazioni eseguiti nell'esercizio precedente tramite modelli F24.

(3) Entro il 31 marzo di ogni anno, la struttura di gestione comunica alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed al Dipartimento delle Finanze il gettito dell'imposta sulle assicurazioni versato agli enti medesimi nell'esercizio precedente a titolo di acconto.

Art. 13 (Modalità di attribuzione dell'accisa sui prodotti energetici)

(1) L'attribuzione del gettito dell'accisa sui prodotti energetici, spettante alle Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei criteri stabiliti dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, si realizza con le modalita' definite dai commi successivi.

(2) L'Agenzia delle dogane, tenuto conto anche dei dati forniti da ciascuna Provincia autonoma relativamente agli impianti di distribuzione privati con capacita' globale inferiore ai 10 metri cubi, sulla base dei dati dell'ultima annualita' disponibile, comunica, entro il 30 aprile di ogni anno, al Dipartimento delle finanze, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, alla struttura di gestione, nonche' alle Province autonome di Trento e di Bolzano, il gettito dell'imposta complessivamente spettante alle Province medesime, al netto dei rimborsi erogati ai contribuenti.

(3) Per ciascun esercizio, la struttura di gestione corrisponde alle Province autonome, a titolo di acconto, una percentuale dei versamenti eseguiti tramite modello F24 con il codice tributo 2804, ovvero mediante eventuali codici successivamente istituiti per la medesima fattispecie.

(4) La percentuale di acconto di cui al comma 3, troncata al secondo decimale, e' determinata ed applicata dalla struttura di gestione, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, in base al rapporto tra il gettito di cui al medesimo comma 2 ed i versamenti complessivamente eseguiti tramite modello F24 nell'esercizio precedente con il codice tributo 2804, ovvero mediante eventuali codici successivamente istituiti per la medesima fattispecie.

(5) Con riferimento a ciascun esercizio, tenuto conto delle somme corrisposte a titolo di acconto e del gettito spettante ai sensi del comma 2, la struttura di gestione determina il conguaglio a debito ovvero a credito delle Province autonome e ne comunica l'importo alle Province medesime ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

(6) Il conguaglio a debito delle Province autonome viene recuperato dalla struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta agli enti delle quote di gettito erariale ad essi spettanti.

(7) Il conguaglio a credito viene corrisposto alle Province autonome di Trento e di Bolzano dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con le risorse stanziate su apposito capitolo di spesa.

Art. 14 (Modalità di attribuzione del saldo delle accise in generale e di altri tributi)

(1) L'attribuzione del saldo del gettito delle accise diverse da quelle di cui agli articoli 13 e 15, nonche' dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti sui bitumi di petrolio e sugli altri prodotti, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossido di azoto e delle entrate connesse alle accise, spettanti alle Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei criteri stabiliti dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, si realizza con le modalita' definite dai commi successivi.

(2) L'Agenzia delle dogane comunica, entro il 30 aprile di ogni anno, il gettito complessivamente spettante a detti enti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, al netto dei rimborsi erogati ai contribuenti e distinto per capitolo e articolo di imputazione, al Dipartimento delle finanze, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, alla struttura di gestione, nonche' alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

(3) Con riferimento a ciascun esercizio, tenuto conto delle somme gia' versate ai sensi dell'art. 3 e del gettito spettante ai sensi del comma 2 del presente articolo, la struttura di gestione determina il conguaglio a debito ovvero a credito delle Province autonome e ne comunica l'importo alle Province medesime, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze.

(4) Il conguaglio a debito delle Province autonome viene recuperato dalla struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta agli enti

delle quote di gettito erariale ad essi spettanti.

(5) Il conguaglio a credito viene corrisposto alle Province autonome di Trento e di Bolzano dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con le risorse stanziate su apposito capitolo di spesa.

Art. 15 (Modalità di attribuzione dell'accisa sui tabacchi)

(1) L'attribuzione del gettito dell'accisa sui tabacchi, spettante alle Province autonome di Trento e di Bolzano, si realizza con le modalita' definite dai commi successivi.)

(2) L'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, entro il 31 marzo di ogni anno, comunica alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed alla struttura di gestione il gettito dell'accisa complessivamente spettante alle Province medesime, in relazione ai tabacchi venduti nei rispettivi territori nell'anno precedente.

(3) Per ciascun anno, la struttura di gestione corrisponde direttamente alle Province autonome di Trento e di Bolzano, a titolo di acconto, una percentuale dei versamenti eseguiti tramite modello F24 con i codici tributo 2823 e 2829, ovvero mediante eventuali codici successivamente istituiti per la medesima fattispecie.

(4) La percentuale di acconto di cui al comma precedente, troncata al secondo decimale, e' determinata ed applicata dalla struttura di gestione, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, in base al rapporto tra il gettito di cui al medesimo comma 2 ed i versamenti complessivamente eseguiti tramite modello F24 nell'anno precedente con i codici tributo 2823 e 2829, ovvero mediante eventuali codici successivamente istituiti per la medesima fattispecie.

(5) Con riferimento a ciascun anno, tenuto conto delle somme corrisposte a titolo di acconto e del gettito spettante ai sensi del comma 2, la struttura di gestione determina il conguaglio a debito ovvero a credito delle Province autonome e ne comunica l'importo alle Province medesime ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

(6) Il conguaglio a debito delle Province autonome di Trento e di Bolzano viene recuperato dalla struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati da eseguire per l'attribuzione diretta agli enti delle quote di gettito erariale ad essi spettanti.

(7) Il conguaglio a credito viene corrisposto alle Province autonome di Trento e di Bolzano dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con le risorse stanziate su apposito capitolo di spesa.

Art. 16 (Modalità di attribuzione dei tributi relativi ai giocchi)

(1) Il gettito dei tributi relativi ai giochi spettante alla Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e' attribuito dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con le risorse stanziate su apposito capitolo di spesa, sulla base dei dati rilevati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Art. 17 (Modalità di attribuzione alla Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol del provento del lotto)

(1) Il gettito del provento del lotto spettante alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e' attribuito dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con le risorse stanziate su apposito capitolo di spesa, sulla base dei dati rilevati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Art. 18 (Percentuali provvisorie)

(1) Per l'anno 2011, l'attribuzione degli acconti alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente ai tributi di cui agli articoli 6, 13 e 15, avviene applicando le percentuali riportate nella tabella di cui all'allegato F al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 19 (Attività degli agenti della riscossione)

(1) Per le riscossioni a mezzo ruolo acquisite nei sistemi informativi a decorrere dal 1° settembre 2011, gli agenti della riscossione competenti per il territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, al momento del versamento in Tesoreria delle somme riscosse tramite ruolo, devono operare distinti versamenti, rispettivamente in favore dell'Erario e della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, della Provincia autonoma di Trento o della Provincia autonoma di Bolzano, sulla base delle percentuali di imputazione riportate nella tabella di cui all'allegato G al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

(2) In fase di ripartizione del gettito, l'aggio spettante all'agente della riscossione e' addebitato a ciascuno degli enti percettori di cui al comma 1 in proporzione alle somme ad esso spettanti.

(3) I rimborsi erogati in favore dei contribuenti dagli agenti della riscossione, a seguito di sgravio dei debiti iscritti a ruolo gia' riscossi, sono trattenuti dal gettito riversato ai sensi del comma 1 alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle rispettive percentuali di compartecipazione al gettito dei tributi ai quali si riferivano le iscrizioni a ruolo oggetto di sgravio.

Art. 20 (Versamenti diversi)

(1) Le Ragionerie Territoriali dello Stato competenti per territorio comunicano annualmente al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'ammontare dei versamenti eseguiti dai debitori non codificati direttamente in favore del bilancio dello Stato presso le Tesorerie dello Stato delle citate Province autonome, sui capitoli indicati nella tabella di cui all'allegato H al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

(2) Gli intestatari dei conti correnti postali sui quali affluiscono le tasse di concessione governativa, le tasse di pubblico insegnamento e l'imposta di bollo, comunicano annualmente al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'ammontare dei versamenti eseguiti nei territori delle suddette Province.

(3) Le somme di cui ai commi 1 e 2 spettanti alle Province autonome di Trento e di Bolzano sono erogate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con le risorse stanziate su apposito capitolo di spesa.

Art. 21 (Modifiche al decreto, alle tabelle ed agli schemi allegati)

(1) Le eventuali modifiche alle tabelle ed agli schemi allegati al presente decreto sono effettuate mediante provvedimento delle amministrazioni interessate, da emanarsi previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano. L'aggiornamento delle tabelle di cui agli allegati A, B e G e' effettuato tenendo conto delle percentuali di compartecipazione alle entrate erariali indicate nella tabella di cui all'allegato I al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

(2) Eventuali modifiche al presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite, per le parti di rispettiva competenza, le Amministrazioni pubbliche e le Agenzie fiscali interessate.

Art. 22 (Disposizioni transitorie e finali)

(1) Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° settembre 2011.

(2) Per le ripartizioni di gettito erariale derivanti dai modelli F24 ed F24 EP, effettuate dal 1° gennaio al 31 agosto 2011, la struttura di gestione esegue le operazioni di conguaglio per le quote di spettanza della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, richiedendo all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze le necessarie rettifiche delle quietanze gia' emesse a favore del bilancio dello Stato.

(3) Per le ripartizioni di gettito erariale derivanti dai modelli F23 e dalle riscossioni a mezzo ruolo, effettuate dal 1° gennaio al 31 agosto 2011, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato esegue le operazioni di conguaglio per le quote di spettanza della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con le risorse stanziate su apposito capitolo di spesa, sulla base dei dati comunicati dagli agenti della riscossione competenti per territorio.

(4) Ai fini della corretta contabilizzazione e resa del conto giudiziale, l'Agenzia delle entrate e le altre amministrazioni competenti in ragione della natura delle somme iscritte a ruolo, comunicano all'agente della riscossione le variazioni da apportare ai ruoli gia' emessi, sulla base della ripartizione delle somme medesime tra Stato, Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e Province autonome di Trento e di Bolzano.

(5) In sede di prima attuazione, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attribuisce le entrate individuate dal presente decreto ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), anche con riferimento al periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 agosto 2011.

(6) Le somme erogate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2011 sono comunicate alla Struttura di Gestione, che provvede a recuperarle dalle operazioni di conguaglio di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero dal gettito erariale riscosso tramite modelli F24 ed F24 EP da attribuire direttamente alle Province medesime nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2011.

 

 

 

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ActionAction11/06/1977 - LANDESGESETZ vom 11. Juni 1977, Nr. 16
ActionAction13/06/1977 - Landesgesetz vom 13. Juni 1977, Nr. 15
ActionAction23/06/1977 - Landesgesetz vom 23. Juni 1977, Nr. 17
ActionAction06/07/1977 - Landesgesetz vom 6. Juli 1977, Nr. 19
ActionAction09/07/1977 - Landesgesetz vom 9. Juli 1977, Nr. 20
ActionAction21/07/1977 - Landesgesetz vom 21. Juli 1977, Nr. 21
ActionAction23/07/1977 - Landesgesetz vom 23. Juli 1977, Nr. 23
ActionAction28/07/1977 - Landesgesetz vom 28. Juli 1977, Nr. 22
ActionAction30/07/1977 - Landesgesetz vom 30. Juli 1977, Nr. 27
ActionAction30/07/1977 - Landesgesetz vom 30. Juli 1977, Nr. 28
ActionAction01/08/1977 - Landesgesetz vom 1. August 1977, Nr. 35
ActionAction02/08/1977 - Landesgesetz vom 2. August 1977, Nr. 24
ActionAction03/08/1977 - Landesgesetz vom 3. August 1977, Nr. 25
ActionAction03/08/1977 - Landesgesetz vom 3. August 1977, Nr. 26
ActionAction09/08/1977 - Landesgesetz vom 9. August 1977, Nr. 32
ActionAction12/08/1977 - Landesgesetz vom 12. August 1977, Nr. 31
ActionAction12/08/1977 - Landesgesetz vom 12. August 1977 , Nr. 33
ActionAction12/08/1977 - LANDESGESETZ vom 12. August 1977, Nr. 34
ActionAction16/08/1977 - Landesgesetz vom 16. August 1977, Nr. 30
ActionAction19/10/1977 - DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REPUBLIK vom 19. Oktober 1977, Nr. 846
ActionAction17/11/1977 - Dekret des Präsidenten des Landesausschusses vom 17. November 1977, Nr. 54
ActionAction24/11/1977 - Landesgesetz vom 24. November 1977, Nr. 36
ActionAction24/11/1977 - LANDESGESETZ vom 24. November 1977, Nr. 37
ActionAction29/11/1977 - Dekret des Präsidenten des Landesausschusses vom 29. November 1977, Nr. 55
ActionAction13/12/1977 - Dekret des Präsidenten des Landesausschusses vom 13. Dezember 1977, Nr. 56
ActionAction19/12/1977 - Dekret des Präsidenten des Landesausschusses vom 19. Dezember 1977, Nr. 57
ActionAction27/12/1977 - Dekret des Präsidenten des Landesausschusses vom 27. Dezember 1977, Nr. 59
ActionAction15/01/1977 - LANDESGESETZ vom 15. Jänner 1977, Nr. 2 —
ActionAction26/03/1977 - Dekret des Präsidenten der Republik vom 26. März 1977, Nr. 235
ActionAction07/01/1977 - Landesgesetz vom 7. Jänner 1977, Nr. 9
ActionAction10/08/1977 - Landesgesetz vom 10. August 1977, Nr. 29 
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