In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 29/06/2015

Corte costituzionale - Sentenza N. 327 del 13.10.2006
Sicurezza delle piste da sci e degli impianti a fune dal pericolo di valanghe - Regolamentazione tecnica compete alle Province autonome

Sentenza (9 ottobre) 13 ottobre 2006, n. 327; Pres. Bile; Red. De Siervo
 
Ritenuto in fatto 1. – La Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 16 aprile 2004 e depositato il successivo 22 aprile, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003, n. 392 (Regolamento concernente modifica dell'art. 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 40 del 18 febbraio 2004, chiedendo a questa Corte di dichiarare che «non spetta allo Stato di dettare, in materia di regolamentazione tecnica ed esercizio degli impianti a fune, norme regolamentari operanti anche nella Provincia di Trento o comunque vincolanti la Provincia autonoma», e conseguentemente di annullare il citato decreto «nella parte in cui pretende di applicarsi alla Provincia autonoma di Trento».
La ricorrente lamenta la violazione dell'art. 8, numero 18), e dell'art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e delle relative norme d'attuazione; dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, nel combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e, infine, del principio di certezza normativa.
La Provincia sostiene di essere titolare di competenza legislativa primaria in materia di «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale», ai sensi dell'art. 8, numero 18), dello statuto speciale, nonché delle corrispondenti potestà amministrative, in base all'art. 16, comma primo, dello statuto e alle relative norme di attuazione (tra le quali, in particolare, il d.P.R. 19 dicembre 1987, n. 527, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale”). Il richiamato art. 8 precisa che nella competenza provinciale è compresa «la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti a fune», cosicché rientrerebbero nella competenza provinciale anche le attribuzioni relative alla sicurezza degli impianti di comunicazione e trasporto, compresi, dunque, gli impianti di funivia, oggetto del regolamento impugnato.
Nell'esercizio delle proprie competenze statutarie la Provincia di Trento ha dettato la disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci con la legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci). Tale normativa si riferisce anche all'idoneità delle aree ed alle misure di difesa dal pericolo di valanghe, mediante una serie di analitiche disposizioni.
In questo testo legislativo si prevede anche l'adozione di un regolamento da parte della Giunta provinciale per la determinazione, fra l'altro, dei «criteri per la valutazione preventiva delle situazioni di rischio», dei «criteri per l'individuazione, la progettazione e l'esecuzione delle misure strutturali e gestionali idonee per la messa in sicurezza di impianti e piste», delle «prescrizioni relative al collaudo e alla vigilanza sulle misure di difesa», delle «professionalità e […] esperienze richieste per la progettazione e il collaudo delle misure di difesa, nonché per la gestione delle misure non aventi carattere strutturale».
Tale regolamento, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51, agli artt. 31/1 ss. disciplina nel dettaglio le misure di sicurezza delle piste da sci e degli impianti a fune dal pericolo di valanghe, distinguendo tra gli «interventi di carattere strutturale» (necessari per gli impianti a fune) e le «misure gestionali» (che possono accompagnare gli interventi strutturali).
In questa materia è ora intervenuto l'impugnato d.m. n. 392 del 2003, composto di un solo articolo con un unico comma, che sostituisce l'art. 7, comma 6, del d.m. 4 agosto 1998, n. 400 (Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone). Quest'ultimo decreto emanato – ai sensi dell'art. 95 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), il quale attribuisce al Ministro dei trasporti il compito di emanare norme regolamentari relative alle modalità di svolgimento dell'esercizio dei servizi pubblici di trasporto, alle caratteristiche generali delle linee e degli impianti e alle caratteristiche tecniche e funzionali cui deve corrispondere il materiale mobile – come si evince dalla stessa sua intitolazione, contiene il regolamento generale per le funicolari aree e terrestri in servizio pubblico destinato al trasporto di persone.
In particolare, l'art. 7 del d.m. n. 400, nella versione originaria, al comma 6, disponeva che «la zona di terreno che interessa la stabilità delle opere e la sicurezza dell'esercizio» fosse «immune, per caratteristiche naturali o opere artificiali, dal pericolo di frane o valanghe», e che «l'accertamento preliminare» fosse «effettuato dalle autorità competenti per l'assetto del territorio». Dunque, esso richiedeva che l'impianto fosse immune, o fosse reso immune mediante opere artificiali, dal pericolo di valanghe. Tale disposizione non recava peraltro alcun riferimento alle Province autonome.
Il nuovo comma 6 dell'art. 7 del d.m. n. 400 del 1998, invece, si rivolge in modo espresso direttamente anche alle Province autonome, «prescrivendo il compimento di determinati atti» in relazione ad attività soggette alle funzioni legislative ed amministrative spettanti alla Provincia autonoma di Trento.
Pertanto, sostiene la ricorrente, il d.m. n. 392 del 2003 lederebbe le competenze costituzionali della Provincia in materia di «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti a fune».
Questa Corte, già nel vigore del vecchio titolo V della Costituzione, avrebbe sempre affermato l'illegittimità di una disciplina statale regolamentare in materie di competenza regionale (e provinciale). In particolare poi, per le Province autonome, l'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 limiterebbe chiaramente per le leggi statali la possibilità di intervenire in materie di competenza provinciale.
Infine, l'esclusione dei regolamenti statali nelle materie regionali sarebbe stata codificata dall'art. 117, sesto comma, Cost., applicabile alle autonomie speciali ex art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.
Ad avviso della ricorrente, il d.m. n. 392 del 2003 violerebbe l'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 anche sotto l'ulteriore profilo che un regolamento statale pretenderebbe di applicarsi direttamente nel territorio provinciale, cosa che neppure la legge dello Stato sarebbe abilitata a fare.
Anche laddove si ritenesse giuridicamente inefficace la pretesa del regolamento alla diretta disciplina della materia di competenza provinciale, la stessa presenza di tale disciplina comporterebbe una situazione di violazione del «principio di certezza normativa, in quanto determina sia per l'amministrazione provinciale che per gli operatori uno stato di confusa sovrapposizione di normative e di incertezza sulla normativa da applicare».
Infine, la Provincia di Trento sostiene che la disciplina contenuta nel decreto censurato sarebbe meno rigorosa sia rispetto alla precedente disciplina statale, sia in rapporto a quella provinciale.
2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.
In via preliminare, l'Avvocatura sostiene che le competenze statutarie sarebbero circoscritte alle sole materie di interesse provinciale. E, infatti, già il d.P.R. n. 527 del 1987, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, faceva salve le attribuzioni dello Stato «in materia di sicurezza» di cui al d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.
La dichiarazione di incostituzionalità di tale norma (sentenza n. 37 del 1989) avrebbe peraltro riguardato non già aspetti di merito, «ma di ordine procedurale».
D'altra parte, il nuovo art. 117, secondo comma, Cost., alla lettera k) (recte: h) ha riservato alla competenza esclusiva statale la «sicurezza pubblica», da intendersi in senso ampio e «omnicomprensivo di tutti i problemi di incolumità pubblica».
In ogni caso, osserva il resistente, la bozza del regolamento censurato sarebbe stata predisposta a conclusione di una serie di incontri tecnici con gli interessati e dopo aver acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, «attesa la competenza degli enti territoriali in materia» ed anche al fine di elaborare una disciplina «il più possibile uniforme sul territorio nazionale».
Per quanto attiene, poi, alla sussistenza della potestà statale in materia di sicurezza degli impianti funiviari, l'Avvocatura richiama il parere espresso dal Consiglio di Stato il 10 febbraio 2003 sullo schema di regolamento, nel quale si sostiene che esso, oltre a presentare aspetti riferibili alla tutela dell'ambiente, atterrebbe alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio dello Stato, dal momento che sarebbe certamente compreso tra i diritti civili «il fondamentale ed indisponibile diritto alla vita ed all'integrità fisica», da intendersi nella specie come «diritto del privato a fruire di un servizio pubblico in condizioni di incolumità, con il conseguente potere-dovere dello Stato di garantire su tutto il territorio nazionale le condizioni identiche della tutela essenziale».
3. – A propria volta la Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il 17 aprile 2004 e depositato il successivo 26 aprile, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003, n. 392.
La ricorrente chiede a questa Corte di dichiarare che «non spetta allo Stato, e per esso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, disporre, con efficacia estesa anche alla Provincia autonoma di Bolzano, la disciplina sulla prevenzione dei pericoli di valanghe relativi agli impianti funiviari» di cui al d.m. n. 392 del 2003, nella parte in cui inserisce la nuova disciplina di cui all'art. 7, comma 6, lettera b), numero 4, del d.m. n. 400 del 1998 e, per l'effetto, di annullare «in parte qua» l'impugnato decreto.
La Provincia autonoma premette di essere titolare, ai sensi dell'art. 8 dello statuto speciale, di competenza legislativa e amministrativa di tipo esclusivo in materia di «opere di prevenzione e pronto soccorso per le calamità pubbliche» (art. 8, numero 13); di «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti a fune» (art. 8, numero 18); in materia di «agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica» (art. 8, numero 21).
Nessuna di tali materie rientrerebbe tra quelle che, a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, il nuovo art. 117 riserva alla competenza esclusiva dello Stato, di talché le potestà provinciali riguardanti gli impianti funiviari non sarebbero state incise.
Sulla base di tali competenze la Provincia sarebbe intervenuta più volte a disciplinare la materia anche negli aspetti concernenti la sicurezza degli impianti. In particolare, la legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87 (Disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico) disciplinerebbe analiticamente tutti gli aspetti della costruzione e dell'esercizio degli impianti funiviari.
Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 1996, n. 48 (Regolamento sull'esercizio di linee di trasporto funiviario in servizio pubblico) conterrebbe anche le norme tecniche e di sicurezza degli impianti in questione e definirebbe le caratteristiche tecniche dei medesimi, i collaudi, la sicurezza, le revisioni e la sorveglianza tecnica.
In modo analogo la legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5 (Disciplina delle teleferiche in servizio privato adibite al trasporto di persone o cose) disciplinerebbe gli impianti funiviari in servizio privato, in particolare per quanto concerne la sicurezza, rinviando all'art. 30 della legge provinciale n. 87 del 1973 e al d.P.G.p. n. 48 del 1996.
Secondo la ricorrente, il d.m. n. 392 del 2003, nel prevedere la diretta applicabilità della disciplina da esso dettata alle due Province autonome, lederebbe le competenze provinciali. Esso, infatti, interverrebbe nella materia della sicurezza degli impianti funiviari riservata alla competenza esclusiva della Provincia e da questa già organicamente disciplinata. In particolare la ricorrente richiama l'art. 28 della legge provinciale n. 87 del 1973, che affida ad un ufficio provinciale la sorveglianza tecnica sugli impianti per tutti gli aspetti concernenti la loro sicurezza; nonché l'art. 7 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18 (Istituzione del Laboratorio biologico provinciale e dell'Ufficio idrografico provinciale), la quale, all'art. 4-bis, prevede la costituzione obbligatoria di commissioni comunali per la prevenzione delle valanghe in presenza di impianti funiviari soggetti a tale rischio.
La competenza statale in materia non potrebbe neppure fondarsi sulla previsione, contenuta nel d.P.R. n. 527 del 1987, che prevede tale competenza solo per le funivie interprovinciali o interregionali.
Quanto poi alla disciplina della sicurezza degli impianti, l'art. 11, comma 3, del d.P.R. n. 527 citato, che manteneva ferme le attribuzioni dello Stato di cui al d.P.R. n. 753 del 1980, oltre a riguardare solo le particolari funivie sopra ricordate, è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza di questa Corte n. 37 del 1989.
Il fondamento della competenza statale in materia neppure potrebbe rinvenirsi negli artt. 1 e 95 del d.P.R. n. 753 del 1980, sia perché esso non riguarderebbe le funivie (ma i soli servizi di trasporto pubblico terrestre), sia perché la sua applicabilità alla Provincia di Bolzano non sarebbe prevista da alcuna norma di attuazione.
Anche a voler ipotizzare una applicazione della disciplina statale in materia di sicurezza in via suppletiva, ciò sarebbe possibile solo in quanto fosse previsto dal legislatore provinciale competente in materia e non perché così stabilito da una norma statale.
Al contrario, il decreto censurato imporrebbe alla Provincia l'applicazione della disciplina di cui all'art. 7, comma 6, lettera b), numero 4, del d.m. n. 400 del 1988, con conseguente lesione delle attribuzioni costituzionali della Provincia stessa.
Infine, la ricorrente sostiene che il decreto n. 392 sarebbe incostituzionale anche sotto un ulteriore profilo: si tratterebbe di una disciplina regolamentare che pretenderebbe di intervenire in una materia di competenza della Provincia, in violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, oggi sanciti anche nell'art. 117, sesto comma, Cost., applicabile alla Provincia autonoma in forza dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.
4. – Anche in tale giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, con argomentazioni in tutto identiche a quelle svolte in relazione al ricorso presentato dalla Provincia autonoma di Trento.
5. – Rispettivamente con memoria in data 19 giugno 2006 e con memoria in data 20 giugno 2006, la Provincia di Trento e la Provincia di Bolzano hanno ribadito le proprie censure e replicato alle difese svolte dall'Avvocatura dello Stato.
In particolare, le difese  provinciali contestano la pretesa dell'Avvocatura di fondare il decreto impugnato e le attribuzioni statali in materia di sicurezza delle funivie sull'art. 11, comma 3, del d.P.R. n. 527 del 1987, dal momento che il medesimo si riferirebbe solo alle funivie transprovinciali e transregionali ed inoltre sarebbe stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, irrilevanti essendo le ragioni (solo formali) di tale incostituzionalità.
Le difese provinciali affermano, inoltre, che non sarebbe conferente la tesi per cui il parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni sul decreto impugnato equivarrebbe a renderlo indenne dalle censure prospettate, data la assoluta indisponibilità dei precetti costituzionali ed in particolare dell'art. 117, sesto comma, Cost., che riserva al potere regolamentare dello Stato solo le materie in cui esso ha competenza legislativa esclusiva.
Per quanto attiene all'argomento secondo cui il decreto impugnato rientrerebbe nella materia della “sicurezza” di cui all'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., le difese provinciali sostengono che, a fronte della competenza legislativa esclusiva delle due Province autonome nella materia della “regolamentazione tecnica e […] esercizio degli impianti di funivia”, la competenza statale non potrebbe «non ritirarsi a pena di violare l'impianto costituzionale che consacra l'autonomia speciale delle Regioni e Province autonome» riconosciuta dall'art. 116 Cost. D'altronde l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 dispone che le norme della Costituzione si applicano alle Regioni e Province autonome solo ove in tal modo si garantisca loro una maggiore autonomia.
In ogni caso, non sarebbe pertinente il richiamo alla materia della “sicurezza” di cui alla lettera h) dell'art. 117 Cost., dal momento che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, essa concernerebbe solo gli interventi finalizzati alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico. E anche ove questa Corte abbia interpretato estensivamente tale concetto, come nella sentenza n. 428 del 2004 concernente la circolazione stradale, essa avrebbe inteso porre una eccezione. Né vi sarebbe analogia tra la circolazione stradale e la regolamentazione delle funivie tale da giustificare l'estensione della decisione richiamata alla fattispecie in esame.
Da ultimo, le difese delle Province sottolineano l'assoluta inconferenza del riferimento, contenuto nel parere del Consiglio di Stato richiamato dall'Avvocatura, ai livelli essenziali delle prestazioni, anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte.
Considerato in diritto1. – Le Province autonome di Trento e di Bolzano, con distinti ricorsi (iscritti, rispettivamente, al n. 5 e al n. 6 del registro ricorsi del 2004), hanno proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003, n. 392 (Regolamento concernente modifica dell'art. 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 40 del 18 febbraio 2004. Con questo decreto, composto di un unico articolo, si modifica il comma 6 dell'art. 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400 (Regolamento generale per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone), introducendo una nuova normativa sui rischi di frane o valanghe relative alle funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, che viene riferita espressamente anche alle Province autonome ricorrenti.
2. – Entrambe le Province autonome sostengono di essere titolari – in particolare sulla base dell'art. 8, numero 18, e dell'art. 16 dello statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”) e delle relative norme d'attuazione – della competenza legislativa primaria e della corrispondente competenza amministrativa in materia di “comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia”. Nello specifico settore della sicurezza degli impianti funiviari le Province affermano di avere da tempo legiferato, disciplinando la materia anche mediante appositi regolamenti provinciali.
Inoltre, la norma regolamentare impugnata, pretendendo di applicarsi direttamente nell'ordinamento provinciale, violerebbe, secondo la sola Provincia di Trento, l'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento) e, in quanto estranea a materia di competenza esclusiva dello Stato, secondo entrambe le ricorrenti, l'art. 117, sesto comma, della Costituzione, disposizione, questa, che sarebbe applicabile alle Province autonome sulla base dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
La Provincia di Bolzano invoca altresì le competenze statutarie assegnatele dall'art. 8, numeri 13, 21 e 29, e dall'art. 9, numero 9, del d.P.R. n. 670 del 1972, mentre la Provincia di Trento ritiene leso anche il “principio di certezza normativa”.
Con atti di costituzione di analogo tenore, l'Avvocatura generale dello Stato replica che le competenze statutarie sarebbero circoscritte “alle sole materie di interesse provinciale”, con ciò dovendosi escludere che esse si spingano a ricomprendere i profili normativi concernenti la sicurezza del trasporto tramite funivia, affidati invece allo Stato, posto che il nuovo art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione ha riservato alla competenza esclusiva statale la “sicurezza pubblica”, che sarebbe da intendere in senso ampio e «omnicomprensivo di tutti i problemi di incolumità pubblica».
Peraltro, osserva la difesa erariale, già l'art. 11, comma 3, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, aveva  fatte salve le attribuzioni dello Stato «in materia di sicurezza» di cui al d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, sulla base del quale (art. 95) è stato adottato il d.m. n. 400 del 1998, e conseguentemente il d.m. n. 392 del 2003, oggetto dei presenti conflitti.
La successiva dichiarazione di incostituzionalità di tale art. 11 ad opera della sentenza n. 37 del 1989 di questa Corte avrebbe riguardato profili solo di tipo formale.
L'Avvocatura richiama anche il parere espresso dal Consiglio di Stato il 10 febbraio 2003 sullo schema del d.m. n. 392 del 2003, nel quale si sostiene che esso, oltre a presentare aspetti riferibili alla tutela dell'ambiente, atterrebbe alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio dello Stato, trovando così fondamento nella competenza statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
3. – Data la sostanziale identità delle censure prospettate, i giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.
4. – Va premesso che il sindacato di questa Corte non può che basarsi sul parametro offerto dallo statuto di autonomia speciale, poiché entrambe le ricorrenti si sono limitate ad invocare, per il tramite dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, l'art. 117, comma sesto, della Costituzione, nella parte in cui esso esclude la potestà regolamentare dello Stato in ogni materia che non sia di competenza legislativa esclusiva statale, senza tuttavia provvedere ad indicare quale materia di competenza regionale indicata dall'art. 117, commi terzo e quarto, sia stata invasa tramite il d.m. che ha dato origine al conflitto.
In tal modo, le ricorrenti hanno omesso di specificare la sfera di competenza assegnata loro dal vigente art. 117 della Costituzione che si ritiene lesa, e che potrebbe divenire oggetto di tutela innanzi a questa Corte, previo giudizio di maggior favore rispetto alle attribuzioni statutarie.
5. – I ricorsi in esame sono fondati. Infatti l'atto oggetto di conflitto altera il riparto delle competenze tra Stato e Province autonome, come disegnato dalle norme statutarie e di attuazione dello statuto.
L'art. 8, numero 18, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e le relative norme di attuazione contenute nel d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527 (art. 1, comma 1), attribuiscono espressamente alla competenza legislativa delle Province autonome di Trento e di Bolzano le “comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia”.
È ben vero che nella materia dei trasporti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, spetta in linea di principio alla competenza dello Stato la disciplina concernente la sicurezza degli impianti e dei veicoli, ai fini della tutela dell'interesse generale all'incolumità delle persone (sentenze numeri 31 del 2001; n. 30 del 1998; n. 135 del 1997; n. 2 del 1993 e n. 58 del 1976).
Tuttavia, con riguardo agli impianti di funivia, lo statuto speciale non si limita a determinare la competenza delle Province autonome in relazione alle modalità di gestione e di organizzazione dei servizi “di interesse provinciale”, ma espressamente allarga il perimetro alla “regolamentazione tecnica” degli stessi, ossia a quel complesso di prescrizioni concernenti la realizzazione dell'opera che in larga parte si sostanziano nei profili connessi alla sicurezza, e che comunque da essi non possono prescindere.
Parallelamente, l'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 527 del 1987 stabilisce che la normativa provinciale in materia di sicurezza dei soli trasporti ferrotramviari e filotramviari faccia salve le prescrizioni tecniche contenute nella normativa statale, mentre, già prima che questa Corte, con la sentenza n. 37 del 1989, ne dichiarasse l'illegittimità costituzionale per il mancato rispetto dell'art. 107, primo comma, dello statuto (relativo al necessario parere sulle norme di attuazione della apposita Commissione paritetica), l'art. 11, comma 3, incidendo «sul piano della stessa distribuzione delle competenze tra lo Stato e i soggetti di autonomia» (sentenza n. 37 del 1989) teneva ferme le attribuzioni dello Stato in materia di sicurezza di cui al d.P.R. n. 753 del 1980 con esclusivo riferimento alle linee di trasporto funiviario interregionali, ovvero interprovinciali, così postulandone l'inapplicabilità alle funivie attive nell'ambito territoriale di una sola Provincia.
Tale conclusione non può che essere ribadita, se si considera che, diversamente dall'art. 2, comma 2, a propria volta oggetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale, l'art. 11, comma 3, non è stato riformulato e reintrodotto nel testo del d.P.R. n. 527 del 1987.
Né si può ignorare, a tale proposito, che in materia di sicurezza dei trasporti funiviari entrambe le Province autonome hanno, nel frattempo, analiticamente disciplinato la materia ora oggetto del decreto ministeriale impugnato mediante una serie di apposite disposizioni legislative e regolamentari (ad esempio, l'art. 7 della legge della Provincia autonoma di Trento 21 aprile 1987, n. 7, ed il relativo regolamento di esecuzione del 22 settembre 1987; gli artt. 28 e 30 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 novembre 1973, n. 87 – ora abrogata dalla legge prov. n. 1 del 2006 – ed il relativo regolamento 4 dicembre 1996, n. 48), che non sono mai state oggetto di impugnative, così come, d'altra parte, la stessa recente (e successiva al presente conflitto) legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea), che dà esecuzione nel territorio provinciale alla direttiva n. 2000/9/CE del 20 marzo 2000 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone).
Ne consegue che è preclusa allo Stato l'adozione di una disciplina normativa in materia di sicurezza degli impianti di trasporto funiviario applicabile alle Province autonome, con la conseguenza che il d.m. n. 392 del 2003 deve essere annullato, nella parte in cui esso trova applicazione anche nei riguardi delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
6. – Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura dedotti dalle ricorrenti.
 

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 
riuniti i giudizi, dichiara che non spettava allo Stato disciplinare, con riferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano, la materia di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003, n. 392 (Regolamento concernente modifica dell'art. 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone), e conseguentemente annulla il medesimo d.m. n. 392 del 2003, nella parte in cui esso si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActiond) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActione) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
ActionActionf) Contratto collettivo 13 aprile 1999
ActionActiong) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
ActionActionh) Contratto di comparto
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
ActionActioni) Contratto collettivo 28 agosto 2001
ActionActionj) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionj) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
ActionActionk) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
ActionActionk) Contratto di comparto 4 luglio 2002 
ActionActionl) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionm) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionm) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
ActionActionn) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
ActionActionn) Contratto collettivo 13 marzo 2003 
ActionActiono) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActiono) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003 —
ActionActionp) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionr) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionr) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActions) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
ActionActions) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActiont) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActiont) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionu) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
ActionActionu) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005
ActionActionv) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionw) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionx) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionz) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionz) Contratto collettivo 8 marzo 2006 
ActionActiona') Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionAction Art. 1 (Ambito di applicazione)
ActionAction Art. 2 (Oggetto e durata del contratto)
ActionAction Art. 3 (Indennità provinciale)
ActionAction Art. 4 (Indennità di bilinguismo)
ActionAction Art. 5 (Compenso per lavoro straordinario)
ActionAction Art. 6 (Premi di produttività)
ActionAction Art. 7 (Trattamento economico del personale docente comandato presso i nuclei di supporto per la valutazione della qualità del sistema scolastico)
ActionActionIndennità provinciale annua lorda per il personale docente ed educativo ed equiparati
ActionActionIndennità provinciale annua lorda per il personale docente ed educativo ed equiparati con decorrenza 1° luglio 2006
ActionActionCompensi per lavoro straordinario per il personale docente
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActiond') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActione') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
ActionActionh') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActioni') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionj') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionj') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionl') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionm') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
ActionActionm') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionActionn') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
ActionActionn') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActionp') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionq') Contratto di comparto0
ActionActionq') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionw') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
ActionActionx') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionActionb'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
ActionActiond'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActiong'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
ActionActionh'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActionl'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
ActionActionn'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
ActionActionw'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 59 del 16.02.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 106 del 17.03.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 132 del 31.03.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 134 del 31.03.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 167 del 05.04.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 222 del 13.06.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 327 del 13.10.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 328 del 13.10.2006
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 345 del 27.10.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 363 del 09.11.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 370 del 14.11.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 405 del 07.12.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 423 del 19.12.2006
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 430 del 19.12.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 447 del 28.12.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 28.12.2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico