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In vigore al: 21/11/2014

o) Testo unico del 23 aprile 2003 1)
Testo unico delle disposizioni vigenti a decorrere dal 26 novembre 2002 dei seguenti contratti collettivi provinciali per il personale docente e educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano
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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 27 maggio 2003, n. 21

Art. 33 (Permesso per motivi educativi)

(1) In alternativa alla misura massima di congedo parentale ed aspettativa di cui all'articolo 32, un genitore può chiedere un permesso per motivi educativi nella misura di 24 mesi.

(2) L'opzione di cui al comma 1, è irrevocabile ed è subordinata all'osservanza di un termine di preavviso di trenta giorni.

(3) Questo permesso deve essere fruito immediatamente dopo il congedo di maternità ovvero di paternità. Il padre può fruire del permesso già dalla nascita del/la figlio/a.

(4) Il premesso deve essere fruito in un'unica soluzione. Previa osservanza di un preavviso di 30 giorni, il personale ha anche la facoltà di limitare il permesso al 31 agosto dell'anno scolastico che segue l'inizio del permesso. In tal caso, il/la dipendente perde il periodo del permesso non fruito che può essere fruito, con decorrenza dal successivo 1 settembre, dall'altro genitore in un'unica soluzione.

(5) Per la durata del permesso viene corrisposto il trenta per cento della retribuzione fissa e continuativa in godimento. Il permesso non è utile ai fini delle ferie e della 13.ma mensilità.

(6) Ai fini della progressione giuridica ed economica di carriera, il permesso è utile nella misura intera per un/a figlio/a e nella misura di otto mesi per ogni ulteriore figlio/a.

(7) In caso di trasferimento fuori provincia il riconoscimento di cui al comma 6, viene rideterminato e commisurato al congedo parentale che sarebbe spettato all'avente diritto ai sensi della legge statale.

(8) Il permesso può essere fruito alle stesse condizioni anche in caso di adozione e di affidamento a scopo di adozione.

(9) Il permesso viene interrotto in caso di sopravvenuto congedo di maternità ovvero di paternità. Il relativo periodo rimanente deve esser fruito, a pena di decadenza, ai sensi dei commi 3 e 4. In questo caso, l'ulteriore permesso deve essere fruito senza assunzione del servizio.

(10) In caso di parto plurimo il permesso per ogni figlio/a oltre il/la primo/a è pari a 12 mesi, da fruire senza assunzione del servizio.

(11) Il permesso può essere interrotto, su domanda, in caso di gravi, comprovati ed imprevedibili motivi sopravvenuti che consentano comunque il rientro effettivo in servizio, con decorrenza dal giorno lavorativo indicato nel provvedimento di accoglimento della relativa domanda. Tale interruzione comporta la perdita del diritto alla fruizione del rimanente periodo del permesso.

(12) Durante i primi otto mesi il permesso è interrotto se il genitore si ammala per almeno otto giorni consecutivi. Il periodo di malattia è aggiunto al permesso.

(13) Il presente articolo si applica solo al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

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