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In vigore al: 21/11/2014

o) Testo unico del 23 aprile 2003 1)
Testo unico delle disposizioni vigenti a decorrere dal 26 novembre 2002 dei seguenti contratti collettivi provinciali per il personale docente e educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano
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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 27 maggio 2003, n. 21

Art. 20 (Aumento dell'indennità provinciale per altri titoli)

(1) Al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado in possesso di titoli di laurea o di specializzazione riconosciuti dalla Giunta provinciale viene attribuita una maggiorazione dell'indennità provinciale nella misura lorda mensile di 80,65 euro.

(2) A decorrere dal 1° settembre 2000, fino a quando non saranno organicamente ridefiniti gli istituti contrattuali relativi allo sviluppo della professione del personale docente, salvo quanto previsto dai commi seguenti del presente articolo, le maggiorazioni dell'indennità provinciale, nella misura indicata al comma 1, continuano ad essere riconosciute al solo personale docente al quale tali maggiorazioni venivano già effettivamente corrisposte in base ai requisiti stabiliti ai sensi del comma 1.

(3) La maggiorazione dell'indennità provinciale nella misura indicata al comma 1 viene corrisposta anche al personale che abbia conseguito o che consegua un corrispondente titolo di specializzazione in seguito alla frequenza di uno dei seguenti corsi organizzati dall'amministrazione provinciale ovvero dagli Istituti pedagogici:

  1. corso "Insegnare ed apprendere nella scuola superiore";
  2. corso integrativo di formazione di base per conduttori/trici e collaboratori/trici di biblioteche scolastiche;
  3. corso di formazione per referenti disciplinari per il tedesco lingua seconda;
  4. corso "Matematica 2000";
  5. corso integrativo di formazione di base "Pedagogia montessoriana";
  6. corso I "Insegnare ed apprendere nell'istituzione scolastica dell'autonomia";
  7. corso II "Insegnare ed apprendere nell'istituzione scolastica dell'autonomia";
  8. corso "Il sostegno delle abilità linguistiche all'istituzione scolastica";
  9. corso per docenti di matematica e di scienze naturali nella scuola media;
  10. corso "Il tutorato nell'insegnamento della seconda lingua";
  11. corso "Valutazione di qualità nelle istituzioni scolastiche";
  12. corso di formazione per referenti disciplinari con iscrizione nell'elenco dei/delle consiglieri e coordinatori/trici nell'ambito scolastico.

(4) L'attribuzione della maggiorazione dell'indennità provinciale ai sensi del comma 3, viene limitata ai corsi di specializzazione ivi indicati che abbiano avuto inizio nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del CCP del 16.4.1998 e quella del CCP del 22.8.2000 e si concludano entro il 31.8.2002.

(5) Il titolo di specializzazione "Coordinatore/trice per l'educazione alla salute" ed i titoli equipollenti, conseguiti a partire dall'anno 1990, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9, al corrispondente titolo, conseguito nell'anno 2000.

(6) Ai/Alle dirigenti scolastici/che incaricati/e, che tornano ad esercitare la funzione docente, viene, per il periodo d'esercizio della funzione docente, corrisposta la maggiorazione dell'indennità provinciale indicata al comma 1 per la partecipazione al corso "formazione dirigenti".

(7) La maggiorazione dell'indennità provinciale nella misura indicata al comma 1 viene corrisposta anche al personale che abbia conseguito o consegua titoli di specializzazione o diplomi postuniversitari, rilasciati da università o istituti superiori, in seguito alla frequenza di corsi aventi inizio prima del 1° ottobre 2000 in materia di attività pedagogico-didattica nella scuola. I succitati corsi devono avere la durata minima di due semestri e di almeno 200 ore.

(8) Le domande per la concessione della maggiorazione dell'indennità provinciale nella misura indicata al comma 1 ai sensi dei commi 4, 5 e 6, devono essere presentate alla competente Intendenza scolastica, a pena di decadenza, entro il 30 agosto 2001 e, per i corsi non ancora conclusi, entro 30 giorni dalla conclusione dei medesimi. La maggiorazione dell'indennità viene corrisposta dal primo del mese successivo a quello di prestazione della domanda alla competente Intendenza scolastica.

(9) Per i corsi di specializzazione riconosciuti sulla base della deliberazione della Giunta provinciale, può essere richiesta, entro il 30 agosto 2001, la corresponsione della relativa maggiorazione dell'indennità provinciale nella misura indicata al comma 1, qualora i corrispondenti titoli siano stati conseguiti nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del CCP del 16.4.1998 e quella del CCP del 22.8.2000, in seguito alla frequenza di corsi organizzati dall'Amministrazione provinciale o dagli Istituti pedagogici.

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