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In vigore al: 21/11/2014

o) Testo unico del 23 aprile 2003 1)
Testo unico delle disposizioni vigenti a decorrere dal 26 novembre 2002 dei seguenti contratti collettivi provinciali per il personale docente e educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano
1

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 27 maggio 2003, n. 21

Art. 17 (Indennità provinciale)  delibera sentenza

(1) Per le maggiori prestazioni previste dal presente contratto nonché dalla normativa provinciale, finalizzate al miglioramento della produttività e della qualità complessive del sistema scolastico provinciale, al personale di cui all'articolo 1 viene attribuita, l'indennità mensile provinciale prevista dall'allegato 1 del presente contratto con le decorrenze previste nelle relative tabelle. Tale indennità non viene corrisposta per i mesi di luglio e agosto e non ha effetti sulla tredicesima mensilità. Ai fini dell'attribuzione della predetta indennità si tiene conto della posizione stipendiale in godimento al 1° aprile 1998.

(2) Con decorrenza 1° gennaio 2000, ai fini dell'attribuzione della relativa indennità provinciale si tiene conto:

  1. della posizione stipendiale in godimento al 1° aprile 1998, per il personale inquadrato nelle posizioni stipendiali 4, 5, 6 e 7;
  2. della corrispondente nuova posizione stipendiale per il personale che, successivamente al 1° aprile 1998, maturi il passaggio alla seconda e terza posizione stipendiale.

(3) L'attribuzione dell'indennità provinciale connessa alla nuova posizione stipendiale maturata ai sensi della lettera b) del comma 2 è subordinata alla valutazione positiva del/la competente dirigente scolastico/a che tenga conto della qualificazione professionale conseguita dal/la docente nel periodo di servizio nella posizione stipendiale inferiore. La valutazione di cui trattasi è formulata per iscritto, previo colloquio con il/la docente interessato/a. In caso di valutazione positiva, la nuova indennità decorre dalla data di inquadramento della posizione stipendiale superiore. Una valutazione negativa può essere espressa solamente su conforme parere del Comitato di valutazione di cui all'articolo 5 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20; in tal caso, una nuova valutazione può avvenire solo decorso un anno.

(4) Al personale docente nelle scuole elementari e a quello abilitato nelle scuole secondarie, con contratto a tempo determinato, utilmente inserito nelle rispettive graduatorie permanenti o provinciali, viene attribuita, con decorrenza 1° gennaio 2000, l'indennità provinciale corrispondente alla prima o alla seconda posizione stipendiale. L'indennità provinciale corrispondente alla seconda posizione stipendiale è attribuita attraverso la procedura di valutazione prevista al comma 3 al personale che abbia prestato servizio per un periodo non inferiore a tre anni scolastici riconoscibili ai sensi della normativa statale vigente nel rispettivo anno scolastico.

(5) Al personale individuato al comma 4, che abbia prestato servizio per un periodo non inferiore a nove anni scolastici riconoscibili ai sensi della normativa statale vigente nel rispettivo anno scolastico, viene attribuita, attraverso la procedura indicata al comma 3, con decorrenza 1° gennaio 2001, l'indennità provinciale corrispondente alla terza posizione stipendiale.

(6) Al personale docente e dirigente della scuola elementare che al 1° aprile 1998, ai fini della determinazione dell'indennità provinciale sia stato inquadrato in una fascia di anzianità inferiore rispetto alla posizione stipendiale in godimento in applicazione delle vigenti disposizioni statali, compresa la supervalutazione, è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'indennità provinciale corrispondente alla posizione stipendiale prevista dal rispettivo decreto di inquadramento adottato in conformità alla predetta normativa statale.

(7) L'indennità provinciale compete, con decorrenza 1° luglio 2001 rispettivamente con decorrenza 1° luglio 2002, nella misura indicata nell'allegato 1. All'entrata in vigore del nuovo CCNL, le parti contraenti si incontrano per rideterminare l'indennità provinciale di cui al comma 2, tenuto conto degli aumenti degli stipendi tabellari previsti dal CCNL per l'anno 2002 e degli aumenti degli stipendi di livello previsti per il personale provinciale per l'anno 2002.

In caso di mancata entrata in vigore del nuovo CCNL entro il 31.12.2002, l'indennità provinciale spettante con decorrenza 1° luglio 2002, ai sensi del comma 2, viene aumentata nella misura dell'1,7%, salvo successivo conguaglio in caso di aumenti degli stipendi tabellari previsti dal CCNL per l'anno 2002.

(8) L'indennità provinciale nonché le indennità di cui agli articoli 18, 19, 20, 22 e 24 non fanno parte della retribuzione fondamentale del personale interessato.4)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 468 del 07.11.2002 - Provincializzazione della scuola - posizione insegnanti anteriore al 1° gennaio 1996 - retribuzione - richiesta di accertamento lavoro svolto - retribuzione - interessi e rivalutazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 218 del 14.07.1999 - Servizio prestato nelle scuole elementari - accertamento supervalutazione di un terzo - servizio scolastico in posizione di comando - giurisdizione del giudice amministrativo
4)
Vedi l'art. 3 del contratto collettivo per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado del 6 ottobre 2006.
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