(1) Fatta eccezione per quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, lettera b), i divieti di cui alla presente sezione non si applicano all’utilizzazione agricola e forestale.
(2) Sono escluse dal divieto e dalle limitazioni di cui agli articoli 7 e 8 le piante protette, di cui è possibile dimostrare la provenienza da colture.