(1) Sono integralmente protette le specie vegetali elencate nell’allegato B.
(2) Sono inoltre integralmente protette le specie vegetali a diffusione spontanea di cui agli allegati II e IV della direttiva habitat. Per tali specie vige un regime di rigorosa tutela, onde assicurare il loro mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente.
(3) L’elenco delle specie vegetali integralmente protette può essere integrato dalla Giunta provinciale.
(4) È vietato: