(1) Nel territorio della provincia di Bolzano sono vietate la raccolta e l’estrazione di fossili.
(2) Il direttore ovvero la direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio, acquisito il parere del Museo di scienze naturali dell’Alto Adige, può autorizzare l’attività di raccolta ed estrazione di fossili unicamente per scopi scientifici e didattici o per la raccolta di reperti in collaborazione con il Museo di scienze naturali.