(1) L'obbligo tributario di cui all’articolo 2, comma 5, della presente legge, relativo ai veicoli già gravati dal provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, decorre nuovamente dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(2) Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 7, della presente legge si applicano a partire dai periodi tributari decorrenti dal 1° gennaio 2011.