(1) La servitù di area sciabile è costituita a tempo indeterminato.
(2) La servitù di area sciabile cessa:
(3) Nel caso in cui l'area sciabile cessi di essere tale, il fondo rientra gratuitamente e nello stato in cui si trova nella piena disponibilità del proprietario tavolare; il titolare della servitù di area sciabile deve ripristinare, su richiesta del proprietario tavolare, lo stato di consistenza originario.