(1) Le piste aperte al transito degli utenti sono oggetto d’adeguata preparazione, affinché siano in condizioni di sicura agibilità e praticabilità.
(2) In particolare il gestore deve provvedere a:
(3) L’attività di manutenzione è altresì finalizzata a garantire che le piste mantengano le caratteristiche ed i requisiti tecnici prescritti dalla presente legge anche nel corso della singola giornata.
(4) Non sono da considerarsi ostacoli, e spetta quindi all’utente l’onere di evitarli, cumuli di neve prodotta con innevamento programmato, modesti cumuli di neve creati dal passaggio degli utenti, eventuali discontinuità del manto nevoso causate da variazioni delle condizioni atmosferiche o dalla battitura, circoscritte zone di neve ghiacciata ed irregolarità simili riconducibili al normale utilizzo delle piste.