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In vigore al: 21/11/2014

j) Legge provinciale23 novembre 2010 , n. 141)
Ordinamento delle aree sciabili attrezzate 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 30 novembre 2010, n. 48.

Art. 11 (Obblighi del gestore)

(1)  Il gestore delle aree sciabili attrezzate, prima della loro apertura al pubblico, stipula apposito contratto di assicurazione di responsabilità civile per i danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti imputabili a propria responsabilità in relazione all’uso di dette aree, esonerando, se persona diversa, il proprietario tavolare del fondo da qualsiasi responsabilità in merito. La misura minima della copertura assicurativa è stabilita dall’assessore provinciale competente, sentita l’associazione dei gestori degli impianti di risalita e delle piste da sci maggiormente rappresentativa in provincia.

(2)  Il gestore dell’area sciabile attrezzata ha inoltre l’obbligo:

  1. di provvedere alla preparazione ed alla manutenzione delle piste;
  2. di provvedere alla classificazione ed alla protezione delle piste e di predisporre e collocare la segnaletica prescritta sulle aree sciabili attrezzate;
  3. di istituire un servizio di informazione sulle condizioni meteorologiche e sul pericolo valanghe, nonché sulle norme di comportamento dell’utente previste dalla presente legge;
  4. di garantire un adeguato servizio piste e di soccorso;
  5. di mettere gratuitamente a disposizione della Ripartizione provinciale Turismo e dell’Ufficio provinciale Trasporti funiviari spazi e tabelloni idonei per la diffusione al pubblico delle campagne di informazione e sensibilizzazione di cui all’articolo 23,
  6. di mettere a disposizione, dietro congruo compenso, l’area sciabile attrezzata agli organizzatori di manifestazioni agonistiche di livello nazionale o internazionale, che sono di elevato interesse per il turismo in provincia di Bolzano. 7)
7)
La lettera f) dell'art. 11, comma 2, è stata aggiunta dall'art. 12, comma 2, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
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