(1) Il gestore delle aree sciabili attrezzate, prima della loro apertura al pubblico, stipula apposito contratto di assicurazione di responsabilità civile per i danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti imputabili a propria responsabilità in relazione all’uso di dette aree, esonerando, se persona diversa, il proprietario tavolare del fondo da qualsiasi responsabilità in merito. La misura minima della copertura assicurativa è stabilita dall’assessore provinciale competente, sentita l’associazione dei gestori degli impianti di risalita e delle piste da sci maggiormente rappresentativa in provincia.
(2) Il gestore dell’area sciabile attrezzata ha inoltre l’obbligo: