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In vigore al: 21/11/2014

d) Legge provinciale28 settembre 2009 , n. 51)
Norme in materia di bonifica

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1)
Pubblicata al supplemento 3, del B.U. 20 ottobre 2009, n. 43

Art. 6 (Consorzio di bonifica di secondo grado)

(1)  La Giunta provinciale, anche su richiesta dei consorzi territorialmente interessati, può costituire consorzi di bonifica di secondo grado tra consorzi, se sussistono interessi comuni a più comprensori.

(2)  Nell’organo amministrativo dell’ente di secondo grado i consorzi aderenti devono essere adeguatamente rappresentati in base ai criteri della superficie territoriale, del numero dei consorziati e dell’entità complessiva della contribuenza.

(3)  Il consorzio di bonifica di secondo grado può deliberare l’ammissione anche di altri soggetti, pubblici e privati, che abbiano interesse a garantire l’esercizio delle derivazioni da invasi o da aste fluviali e a realizzare e gestire opere e servizi di interesse intercomprensoriale aventi finalità a carattere plurisettoriale. Il consorzio di bonifica di secondo grado può prevedere nei propri organi collegiali una adeguata rappresentanza dei predetti soggetti pubblici e privati.

(4)  I consorzi di bonifica di secondo grado sono disciplinati dalla normativa prevista per i consorzi di bonifica, in quanto applicabile.