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f) Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 51)
Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

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1)
Pubblicata nel B.U. 29 luglio 2008, n. 31.

Art. 14 (Finalità del primo ciclo di istruzione)    delibera sentenza

(1) Il primo ciclo di istruzione prosegue il percorso educativo iniziato dalla famiglia e dalla scuola dell'infanzia, promuove lo sviluppo della personalità delle alunne e degli alunni e crea le condizioni per un apprendimento globale, interdisciplinare e dialogico. Esso accoglie e valorizza le potenzialità e le differenze individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità, e considera un valore la pluralità. Esso ha il fine di sviluppare la costruzione del sè e le capacità relazionali e crea i presupposti per un apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Il primo ciclo di istruzione promuove attivamente il dialogo con le famiglie attraverso regolari incontri di scambio e collaborazione. Nell'ambito della propria autonomia persegue le proprie finalità educative, attua gli obiettivi previsti dalle indicazioni provinciali e realizza la continuità educativa con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo di istruzione.

(2) La scuola primaria promuove, attraverso un approccio globale, l'apprendimento delle diverse forme espressive ed introduce alle tecniche culturali. Essa crea i presupposti per un confronto con i diversi ambiti di apprendimento, per sviluppare le competenze di base e la comprensione del mondo. Inoltre favorisce esperienze sociali per rafforzare le competenze della convivenza civile.

(3) Fermi restando i principi di cui al comma 2, nelle scuole delle località ladine l'insegnamento viene impartito nel quadro dell'ordinamento previsto dall'articolo 19, comma 2, dello Statuto di autonomia e dalle norme collegate.

(4) La scuola secondaria di primo grado promuove, attraverso le discipline di studio e l'insegnamento interdisciplinare, l'ampliamento delle conoscenze, abilità, capacità e attitudini e rafforza la competenza di orientamento delle alunne e degli alunni per una pianificazione della propria vita. Essa organizza, in raccordo con le istituzioni scolastiche del secondo ciclo e i competenti uffici provinciali, iniziative di orientamento per il secondo ciclo e azioni formative volte al superamento dell'esame di Stato.

(5) Data la particolare situazione linguistica in provincia di Bolzano, il primo ciclo di istruzione assicura lo studio della madrelingua tedesca o italiana, della seconda lingua nonché l'apprendimento di nozioni fondamentali della lingua inglese. Al fine di migliorare le conoscenze plurilingui delle alunne e degli alunni, le scuole possono avviare progetti innovativi di insegnamento delle lingue nel rispetto dell'articolo 19 dello Statuto di autonomia e con le indicazioni della Giunta provinciale. Nelle scuole delle località ladine vengono rafforzate e approfondite, nel quadro delle disposizioni dell'ordinamento paritetico, le competenze nelle lingue ladino, tedesco, italiano e le nozioni fondamentali nella lingua inglese.

massimeDelibera 8 luglio 2014, n. 861 - Insegnamento di discipline non linguistiche in lingue straniere con le modalità didattiche CLIL nelle scuole superiori delle località ladine
massimeDelibera 10 giugno 2014, n. 688 - Progetti glottodidattici e insegnamento di discipline non linguistiche secondo modalità didattiche CLIL nelle scuole secondarie di primo e secondo grado in lingua italiana
massimeDelibera 8 luglio 2013, n. 1034 - Progetti glottodidattici e insegnamento di discipline non linguistiche secondo modalità didattiche CLIL nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca
massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 430 del 19.12.2006 - Insegnamento della lingua italiana nella prima classe della scuola elementare in lingua tedesca
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