(1) Alla spesa per gli interventi a carico dell'esercizio 2008 ai sensi della presente legge si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulle UPB 05100 e 05115 del bilancio provinciale 2008, autorizzate ai sensi della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, abrogata con l'articolo 47.
(2) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.