In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

d) Legge provinciale25 febbraio 2008, n. 11)
Ordinamento dell'artigianato

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 46 (Disposizioni finanziarie)

(1)  Alla spesa per gli interventi a carico dell'esercizio 2008 ai sensi della presente legge si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulle UPB 05100 e 05115 del bilancio provinciale 2008, autorizzate ai sensi della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, abrogata con l'articolo 47.

(2)  La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.