(1) Possono assumere la denominazione di "gelateria" solo le imprese artigiane che somministrano e vendono esclusivamente gelato di propria produzione. Il gelato artigianale di cui al presente articolo deve rispondere ai requisiti qualitativi prescritti con regolamento di esecuzione.
(2) Possono assumere la denominazione di "pasticceria" solo le imprese artigiane che somministrano e vendono prevalentemente prodotti di pasticceria di propria produzione.