(1) Il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
(1/bis) Per l’esercizio dell’attività di cui all’articolo 37, comma 1, lettera f), è riconosciuto quale requisito professionale anche il diploma finale di un corso formativo per gelatiere e successiva esperienza professionale. I contenuti e la durata del corso nonché la durata dell’esperienza professionale richiesta sono determinati dalla Giunta provinciale. 23)
(2) L'accertamento circa la sussistenza dei requisiti professionali avviene in sede di esame della domanda di iscrizione dell'impresa nel Registro delle imprese di cui al titolo I, capo II.