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In vigore al: 21/11/2014

d) Legge provinciale25 febbraio 2008, n. 11)
Ordinamento dell'artigianato

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 34 (Ottico optometrista/ottica optometrista)

(1)  Il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di ottico o ottica optometrista, conseguita con il titolo di studio riconosciuto dalle norme statali vigenti in materia.

(2)  In ogni singolo esercizio deve essere presente un ottico o un'ottica optometrista in possesso dell'abilitazione di cui al comma 1.