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Normativa provinciale
Artigianato
Ordinamento dell' artigianato
Legge provinciale25 febbraio 2008, n. 1
TITOLO II REGOLAMENTAZIONI SPECIALI CONCERNENTI L'ESERCIZIO DI DETERMINATE ATTIVITÁ
CAPO III ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI NEL SETTORE DELL'IGIENE E DELL'ESTETICA
Art. 31 (Professioni)
d) Legge provinciale25 febbraio 2008, n. 1
1)
Ordinamento dell'artigianato
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 marzo 2008, n. 11.
Art. 31 (Professioni)
(1)
Il settore dell'igiene e dell'estetica comprende le seguenti professioni:
estetista;
cosmetista;
acconciatore/acconciatrice;
odontotecnico/odontotecnica;
calzolaio ortopedico/calzolaia ortopedica;
meccanico ortopedico/meccanica ortopedica;
ottico optometrista/ottica optometrista;
onicotecnico/onicotecnica.
14)
14)
La lettera h) dell'art. 31, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 6, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
A Provvidenze per l' artigianato
B Ordinamento dell' artigianato
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 agosto 1995, n. 40
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 maggio 2000, n. 19
d) Legge provinciale25 febbraio 2008, n. 1
e) Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009 , n. 27
f) Decreto del Presidente della Provincia 25 marzo 2013, n. 8
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
A Programmi e orari di insegnamento
B Personale insegnante
C Organi collegiali
D Assistenza scolastica e universitaria
E Edilizia scolastica
F Disposizioni varie
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 ottobre 1988, n. 27
b) Legge provinciale 28 ottobre 1994, n. 9 —
c) Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12
d) Decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74
e) Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2007, n. 27
f) Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5
g) Legge provinciale 24 settembre 2010 , n. 11
h) Legge provinciale 13 luglio 2012, n. 13
i) Decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2012, n. 39
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 settembre 2000, n. 4/16.1
n) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico