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In vigore al: 21/11/2014

d) Legge provinciale25 febbraio 2008, n. 11)
Ordinamento dell'artigianato

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 27 (Ambito di applicazione)

(1)  Le disposizioni del presente capo si applicano ai seguenti impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso:

  1. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
  2. impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere;
  3. impianti di riscaldamento, di climatizzazione e di refrigerazione di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, impianti di ventilazione ed aerazione dei locali, nonché stufe e camini;
  4. impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
  5. impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e impianti di ventilazione ed aerazione dei locali;
  6. impianti di sollevamento di persone e di cose quali ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;
  7. impianti di protezione antincendio.

(2)  Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione, le disposizioni del presente capo si applicano a partire dal punto di consegna della fornitura. 8) 

8)
L'art. 27 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.