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In vigore al: 21/11/2014

e) Legge provinciale12 ottobre 2007, n. 91)
Interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 23 ottobre 2007, n. 43.

Art. 1 (Diritto all'assistenza in stato di non autosufficienza)  

(1)  La presente legge assicura specifiche prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali a persone non autosufficienti, al fine di consentire alle stesse la conduzione di una vita dignitosa.

(2)  Hanno diritto alle prestazioni di cui alla presente legge i cittadini e le cittadine italiani/e e dell'Unione europea (UE), gli apolidi e i cittadini e le cittadine extracomunitari/e in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, con residenza ininterrotta e dimora stabile in provincia di Bolzano da almeno cinque anni. In alternativa ai cinque anni di residenza è riconosciuta la residenza storica di 15 anni, di cui almeno uno immediatamente antecedente la richiesta di riconoscimento dello stato di non autosufficienza.

(3)  Hanno altresì diritto alle prestazioni, indipendentemente dalla residenza ininterrotta e dalla dimora stabile quinquennali, i figli e le figlie dei cittadini e delle cittadine italiani/e e dell'UE di cui al comma 2, minorenni e, se a carico, maggiorenni. Hanno diritto alle prestazioni anche i figli e le figlie minorenni e, se a carico, maggiorenni dei cittadini e delle cittadine extracomunitari/e in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

(4)  Le prestazioni sono erogate senza pregiudizio del diritto all'indennità di accompagnamento nonché del diritto alle prestazioni economiche a carattere continuativo in favore dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili.

(5)  L'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 3, comma 1, punto 6), della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è computata nella prestazione di cui alla presente legge.

(6)  Le disposizioni della presente legge non esonerano i familiari nè gli altri soggetti dai doveri di solidarietà nei confronti dell'assistito di cui all'articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.

(7)  Restano ferme le competenze dei comuni in materia di assistenza alle persone non autosufficienti.

(8)  Sono comunque fatti salvi i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

(9)  La Provincia e gli enti operanti nel campo sociale e sanitario attuano specifici interventi a sostegno della maggiore autonomia possibile della persona nello svolgimento delle attività della vita quotidiana.

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