In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 9 ottobre 2007, n. 81)
Ordinamento dell'industria

Visualizza documento intero
1)

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 23 ottobre 2007, n. 43.

Art. 4 (Sanzioni amministrative)

(1) La competenza per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme statali e provinciali, in caso di esercizio di un'attività industriale senza il possesso dei prescritti requisiti professionali, è delegata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, alla quale pervengono i relativi introiti.