Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 2 gennaio 2008, n. 1.
(1)16)
(2) La rubrica dell'articolo 1/bis della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, e successive modifiche, è così sostituita: "Microstrutture e servizi diurni".
(3)17)
(4) I commi 2 e 4 dell'articolo 2 della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, e successive modifiche, sono abrogati.
Sostituisce l'art. 1 della L.P. 9 aprile 1996, n. 8.
Sostituisce i commi 1 e 2 dell'art. 1/bis della L.P. 9 aprile 1996, n. 8.