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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 16 novembre 2007, n. 111)
Ordinamento dei servizi

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Pubblicato nel B.U. 27 novembre 2007, n. 48.

Art. 4 (Sanzioni amministrative)

(1) Chiunque esercita un'attività di servizio senza possedere i necessari requisiti professionali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 euro a 3.600 euro.

(2) La competenza per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è delegata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, alla quale pervengono i relativi introiti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.