(1)I progetti sono valutati, anche in teleconferenza, da un comitato tecnico istituito dall’assessore/as-sessora competente o, d’intesa, dagli assessori/dalle assessore competenti. Il comitato tecnico è composto da un massimo di sette persone di comprovata qualificazione ed esperienza, di cui almeno una nominata su proposta delle associazioni di imprenditori. Il comitato resta in carica per cinque anni. 4)
(2) Per la valutazione tecnica dei progetti di ricerca e innovazione e di richieste di finanziamento, il comitato viene integrato da ulteriori esperti per lo specifico settore, scelti tra persone di comprovata qualificazione ed esperienza.
(3) I progetti e i finanziamenti sono approvati con deliberazione della Giunta provinciale.