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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 30 settembre 2005, n. 71)
Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici

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1)
Pubblicata nel B.U. 11 ottobre 2005, n. 41.

Art. 12 (Emergenza d'acqua)

(1)  Al fine di affrontare le situazioni di scarsità di acqua, è istituita presso la Agenzia provinciale per l'ambiente 2)  una commissione composta da:

  1. il direttore della Agenzia provinciale per l'ambiente 2) quale presidente;
  2. il direttore dell'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche;
  3. un rappresentante dell'Agenzia provinciale per l'ambiente 2);
  4. un direttore d'ufficio della Ripartizione provinciale Foreste;
  5. un direttore d'ufficio della Ripartizione provinciale Agricoltura;
  6. un rappresentante dei comuni del bacino imbrifero interessato dallo stato d'emergenza idrica.

(2)  In caso di emergenza idrica la commissione propone al Presidente della Provincia il bacino imbrifero da dichiarare in stato d'emergenza.

(3)  Durante lo stato d'emergenza idrica la commissione adotta le seguenti misure per garantire, nell'ordine, l'approvvigionamento potabile pubblico, l'uso potabile privato e l'uso irriguo:

  1. riduzione delle portate residue;
  2. riduzione o sospensione di derivazioni d'acqua;
  3. prescrizione di turni di utilizzo;
  4. trasferimento di portate d'acqua e utilizzo di acqua accumulata anche per altri scopi, anche da bacini di raccolta fuori dal bacino imbrifero interessato;
  5. utilizzo di nuove fonti idriche.

(4)  I provvedimenti di cui al comma 3 sono di natura gestionale o edile. I provvedimenti di natura gestionale sono attuati dal concessionario, la costruzione di opere è realizzata dal beneficiario delle misure. Al termine dello stato d'emergenza deve essere ripristinato lo stato originario, salvo il rilascio di regolare concessione o autorizzazione su richiesta dell'interessato.

(5)  Al termine dello stato d'emergenza idrica il presidente della commissione informa il Presidente della Provincia, al fine di revocare lo stato d'emergenza.

2)
La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia“ è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 18, con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente“.