(1) Il periodo di conversione decorre dalla data in cui l'operatore notifica la propria attività ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della presente legge e sottopone la propria azienda al regime di controllo di cui all'articolo 9 del regolamento.
(2) Il piano di conversione sia dell'azienda agricola biologica mista che di quella in conversione biologica è soggetto all'approvazione da parte dell'organismo di controllo di cui all'articolo 8 e non può comunque prevedere un periodo superiore a cinque anni per l'adattamento dell'intera unità aziendale al metodo di produzione biologico.
(3) Nel piano di conversione dell'azienda agricola biologica mista i luoghi di immagazzinaggio e di trasformazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura biologica devono essere separati da quelli utilizzati per la lavorazione dei prodotti con metodo convenzionale.