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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 81)
Disposizioni sulle acque

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 2 luglio 2002, n. 28.

Art. 9 (Categorie di acquedotti idropotabili)

(1) Si distinguono le seguenti categorie di acquedotti idropotabili:

  1. acquedotti idropotabili pubblici: un impianto per l'approvvigionamento idropotabile che supera le seguenti soglie di fornitura: 40 unità abitative o 150 posti letto in esercizi ricettivi a carattere alberghiero ed extra alberghiero. Indipendentemente dal raggiungimento di queste soglie un acquedotto idropotabile è considerato pubblico se viene gestito da un ente pubblico;
  2. acquedotti idropotabili privati di interesse pubblico: acquedotti idropotabili che non superano le soglie di cui alla lettera a) e approvvigionano almeno un pubblico esercizio;
  3. acquedotti idropotabili privati: acquedotti idropotabili che non superano le soglie di cui alla lettera a) e non approvvigionano alcun pubblico esercizio.

(2) Gli acquedotti idropotabili di cui al comma 1, lettere a) e b), sono elencati nell'apposito registro tenuto presso l'Ufficio provinciale competente per la gestione delle risorse idriche.

(3) Tutti gli acquedotti idropotabili, compresi quelli liberi ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, devono essere costruiti e gestiti secondo le direttive tecnico-igieniche impartite dalla Giunta provinciale.12)

12)
L'art. 9 è stato così sostituito dall'art. 14, comma 11, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
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