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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 81)
Disposizioni sulle acque

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 2 luglio 2002, n. 28.

Art. 20 (Istruttoria)

(1) Per la costruzione e l'utilizzo di ogni genere di impianti, pozzi o trivellazioni per l'estrazione di acqua sotterranea si applicano le disposizioni vigenti in materia di derivazione d'acqua pubblica, salvo quanto disposto in questo capo.

(2) La domanda, corredata della documentazione prescritta, va presentata all'ufficio competente per la gestione delle risorse idriche presso la Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia, il quale provvede alla sua pubblicazione per 15 giorni presso l'ufficio stesso, nonché all'albo comunale del comune ove sono previste le opere e a quello degli altri comuni eventualmente interessati. Non sono ammesse domande concorrenti.20)

(3) Le trivellazioni di assaggio e gli abbassamenti dell’acqua sotterranea sono autorizzati dall’assessore provinciale competente per la gestione delle risorse idriche. 21)

(4) L'utilizzazione di acque sotterranee, anche per la produzione di calore senza prelievo d'acqua, è concessa dall'assessore provinciale competente per la gestione delle risorse idriche. In caso di domande per l'utilizzazione di acqua sotterranea, per le quali è stata autorizzata solo la trivellazione d'assaggio, può essere rilasciata la concessione per l'estrazione e l'utilizzazione dell'acqua sotterranea, previa presentazione della necessaria documentazione integrativa all'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche.

(5) Nel decreto di cui al comma 3 è stabilito il termine entro il quale devono essere eseguite la trivellazione d'assaggio, le prove di pompaggio o gli abbassamenti dell'acqua sotterranea.

(6) Con un'utenza d'acqua sotterranea concessa a scopo irriguo e antibrina possono essere irrigate ulteriori aree a condizione che l'aumentato prelievo d'acqua non pregiudichi la falda acquifera o pozzi circostanti e che venga presentato all'ufficio competente per la gestione delle risorse idriche presso la Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia una denuncia, nella quale sono indicate le particelle fondiarie aggiunte, la loro superficie e i rispettivi proprietari. In questo caso spetta al rispettivo proprietario del terreno la responsabilità per la parte degli impianti sul suo terreno.22)

20)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 14, comma 2, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.
21)
L'art. 20, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 6, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4.
22)
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 14, comma 3, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.
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