(1) Per le risorse idriche già utilizzate per l'approvvigionamento potabile pubblico che non siano state sottoposte a vincolo di tutela, le rispettive aree di tutela dell'acqua potabile sono istituite dall'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche secondo la procedura semplificata di cui ai commi successivi.
(2) Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni trasmettono all'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche i grafici della posizione delle captazioni destinate all'approvvigionamento potabile pubblico.
(3) Nel caso in cui non esista uno studio idrogeologico per queste fonti idropotabili, il comune competente provvede entro un anno all'elaborazione di uno studio idrogeologico semplificato secondo i criteri del regolamento di esecuzione. Questi studi costituiscono la base per l'istituzione delle aree di tutela dell'acqua potabile secondo i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 15. I divieti, i vincoli e le limitazioni all'uso necessari per il raggiungimento degli obiettivi di tutela di cui al comma 2 dell'articolo 15 sono stabiliti nel regolamento di esecuzione, in base ad una proposta elaborata entro sei mesi da un gruppo di lavoro tecnico istituito dalla Giunta provinciale, composto da un rappresentante dell'Ufficio gestione risorse idriche, delle aziende sanitarie, della Ripartizione provinciale Agricoltura, dei comuni e dell'associazione degli agricoltori più rappresentativa sul territorio provinciale.
(4) I documenti grafici indicanti l'estensione delle aree di tutela dell'acqua potabile sono trasmessi: ai gestori degli acquedotti, all’azienda sanitaria, alla Ripartizione provinciale Foreste ed alla Ripartizione provinciale Sviluppo del territorio, all’organizzazione degli agricoltori più rappresentativa a livello locale ed ai comuni interessati, i quali informano i proprietari dei fondi interessati e pubblicano i documenti grafici all'albo pretorio per 30 giorni. La Ripartizione provinciale Sviluppo del territorio provvede d'ufficio all’inserimento delle aree di tutela nel piano urbanistico comunale.16)
(5) L'istituzione delle aree di tutela dell'acqua potabile di cui al comma 1 ha effetto trascorsi sei mesi dalla data di trasmissione della documentazione al comune.
(6) Le aree di tutela dell'acqua potabile istituite con questa procedura sono equiparate a quelle di cui agli articoli 15, 16 e 17.