(1) I comuni versano annualmente alla Provincia un importo per la parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione di reti fognarie e impianti di depurazione per le acque reflue urbane. Base di calcolo per la determinazione di tale importo costituisce la spesa sostenuta dalla Provincia negli ultimi 15 anni, per la realizzazione di tali opere. Per i comuni sprovvisti di idonei impianti di depurazione tale importo verrà maggiorato, al fine di comprendere anche una quota pari al costo medio di gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane in esercizio.
(2) I criteri e le modalità per il calcolo ed il versamento dell'importo di cui al comma 1 sono determinati dalla Giunta provinciale sia per gli scarichi civili che per quelli industriali. L'importo annuo non può essere inferiore all'1 per cento e superiore al 2 per cento della spesa complessiva di cui al comma 1.
(3) L'importo dovuto da ciascun comune è determinato annualmente dalla Giunta provinciale, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al comma 2.
(4) Gli importi versati sono destinati al finanziamento di reti fognarie ed impianti di depurazione per le acque reflue urbane.
(5) Qualora un comune non provveda a versare l'importo da esso dovuto entro il termine prestabilito, l'importo è dedotto nell'anno successivo dalla terza rata delle somme attribuite al comune stesso ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6.