In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 81)
Disposizioni sulle acque

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 2 luglio 2002, n. 28.

Art. 48 (Sistemazioni idrauliche delle acque superficiali e tutela delle relative aree di pertinenza)

(1) Acque superficiali possono essere sottoposte a sistemazioni idrauliche o correzioni del corso solo se ciò risulta necessario per la sicurezza dell'uomo o la protezione di beni ed opere di particolare valore e infrastrutture, oppure se, nel caso di corsi d'acqua già sistemati, gli interventi tendono a migliorare la situazione degli stessi. Con gli interventi si dovrà mantenere o ripristinare, per quanto possibile, il corso naturale.

(2) L'alveo e le sponde sono, per quanto possibile, da sistemare in modo da essere idonee come habitat per una vasta varietà di animali e piante, mantenere lo scambio tra le acque superficiali e sotterranee e permettere la crescita di una vegetazione ripale autoctona.

(3) Corsi d'acqua superficiali non possono essere coperti o intubati. Eccezioni sono ammesse per sovrappassi, per canali irrigui a portata periodica, per la sostituzione di tratti intubati o coperti esistenti, qualora non sia possibile evitare la copertura e in zone edificate per ragioni di incolumità delle persone.

(4) Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente alle acque superficiali, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità, vengono disciplinati con regolamento di esecuzione gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno dieci metri dalla sponda delle acque superficiali.

(5) Per garantire le finalità di cui al comma 4, le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque comprese nella fascia di dieci metri dalla sponda dell'alveo inciso dei corsi d'acqua, che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono utilizzate a scopo agricolo o destinate ad altro uso ai sensi del piano urbanistico, vanno utilizzate per il ripristino e recupero ambientale. In tali aree è ammessa, qualora necessaria, la realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico.

(6) Alle concessioni e autorizzazioni per l'utilizzazione dei terreni appartenenti al demanio pubblico - ramo acque non si applicano le disposizioni e le norme di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.38)

38)
Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 40 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
ActionActionH Assistenza economica di base
ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
ActionActionJ Servizi sociali
ActionActiona) Legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1992, n. 43
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30
ActionActionc) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 maggio 1994, n. 2808
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 febbraio 2007, n. 14
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 10 settembre 2009 , n. 42
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2011 , n. 28
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 4 gennaio 2012, n. 1
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2013, n. 13
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActionL Volontariato
ActionActionM Emigrati
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActiona) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8 
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 20 marzo 2006, n. 12 —
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 35 
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 gennaio 1980, n. 3
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6 
ActionActione) Legge provinciale 13 febbraio 2013, n. 1
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico