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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 81)
Disposizioni sulle acque

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 2 luglio 2002, n. 28.

Art. 46 (Acque meteoriche e di lavaggio di aree esterne)

(1) Per le acque meteoriche non inquinate deve essere previsto il riutilizzo ed in subordine la dispersione nel sottosuolo. Qualora ciò non sia possibile o opportuno in rapporto alla situazione locale, tali acque possono essere scaricate in acque superficiali. Le impermeabilizzazioni del suolo devono essere ridotte al minimo.

(2) Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, con regolamento di esecuzione vengono disciplinati i casi in cui può essere prescritto che:

  1. le immissioni di acque meteoriche raccolte tramite reti fognarie con sistemi di convogliamento separati siano sottoposte a particolari prescrizioni; 37)
  2. le immissioni di acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni;
  3. le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne non recapitanti in reti fognarie siano convogliate ed opportunamente trattate in impianti di depurazione, per particolari casi nei quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

(3) Per l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione degli impianti di cui al comma 2 si applicano le procedure di cui agli articoli 38 e 39.

(4) L'immissione diretta delle acque di cui al comma 2 nelle acque sotterranee è vietata.

37)
La lettera a) del comma 2 dell'art. 46 è stata così sostituita dall'art. 14, comma 24, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
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