(1) La gestione economico-finanziaria dell'Azienda speciale è soggetta al riscontro di un collegio dei revisori composto da tre esperti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui almeno uno scelto tra il personale dell'amministrazione provinciale.
(2) Il collegio e il suo presidente sono nominati dalla Giunta provinciale; essi restano in carica per la durata di cinque anni ed entro tale termine vanno rinnovati.
(3) I revisori dei conti hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.
(4) Il collegio compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione e ha in particolare l'obbligo di esaminare il bilancio di previsione e il conto consuntivo, redigendo apposita relazione al consiglio di amministrazione. Effettua inoltre il controllo della rendicontazione presentata dai funzionari delegati.
(5) Ai membri del collegio spettano il rimborso delle spese nonché le indennità previste dalla normativa vigente.