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Normativa provinciale
Formazione professionale
Formazione nel settore sanitario
Legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14
CAPO V Disposizioni finali
Art. 33 (Regolamento di esecuzione)
m) Legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14
1)
Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 3 dicembre 2002, n. 50.
Art. 33 (Regolamento di esecuzione)
(1)
Con regolamento di esecuzione alla presente legge sono determinati:
i criteri per la verifica delle conoscenze linguistiche dei richiedenti la fruizione dei benefici di cui agli articoli precedenti. Tali criteri, in relazione ai posti di formazione specialistica convenzionati di cui al capo II del presente titolo, risultano applicabili se recepiti dalle singole convenzioni;
le modalità della formazione di base, specialistica e continua;
la disciplina e la composizione del comitato scientifico di cui all'articolo 16;
il versamento di una somma alle università e agli organismi pubblici competenti per l'attivazione dei posti di formazione di medici specialisti;
la durata e le modalità dell'impegno del medico specialista di prestare la propria opera nel territorio provinciale, nonché la disciplina della restituzione degli assegni percepiti nei casi di cui all'articolo 25, comma 2;
i criteri per l'attribuzione dell'assegno per la formazione di medici specialisti ed il relativo ammontare;
i requisiti e le modalità di attribuzione degli emolumenti per la formazione, nonché l'ammontare degli stessi;
la concessione di una speciale indennità aggiuntiva per coloro che ricoprono i posti di formazione.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
A Ordinamento della formazione professionale
B Formazione nel settore sanitario
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 settembre 1978, n. 17
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1978, n. 28
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 settembre 1979, n. 36
d) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 marzo 1981, n. 8
e) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 ottobre 1986, n. 21
f) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 ottobre 1986, n. 22
g) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 marzo 1989, n. 5
h) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 giugno 1992, n. 22
i) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 marzo 1993, n. 8
j) Legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18
k) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 1996, n. 47
l) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 7 luglio 1999, n. 37
m) Legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14
n) Decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46
o) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4 —
C Corsi di diploma nel settore sociale
D Riconoscimento delle qualifiche professionali
E Provvidenze per la formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico