(1) Al fine di promuovere la formazione di medici specialisti, la Provincia può ricorrere ai seguenti interventi:
(2) Le forme di sostegno di cui alla presente legge possono comportare l'istituzione, presso le scuole di specializzazione o le cliniche universitarie, di posti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla ordinaria programmazione della formazione di medici.