Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 20 marzo 2001, n. 12.
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a stipulare con le organizzazioni sindacali della categoria delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative in provincia apposite convenzioni di durata triennale, al fine di disciplinare i rapporti per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica. Dette convenzioni devono prevedere che:
(2) La convenzione deve altresì prevedere l'istituzione di una commissione di vigilanza sull'applicazione dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sull'uso congiunto della lingua italiana e tedesca nelle etichette e stampati illustrativi dei farmaci.
La lettera c) è stata sostituita dall'art. 42 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.