(1) Nell’azienda sanitaria è istituito, quale organismo indipendente, il Comitato etico per la sperimentazione clinica. Esso ha il compito di garantire la tutela dei diritti, la sicurezza e il benessere dei soggetti che partecipano alle sperimentazioni cliniche, garantendone la tutela pubblica.
(2) La nomina, la composizione e il funzionamento del Comitato etico per la sperimentazione clinica sono disciplinati con regolamento di esecuzione, in osservanza dei principi stabiliti dalla normativa statale. 51)