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In vigore al: 21/11/2014

c') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 71)
Riordinamento del servizio sanitario provinciale

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 20 marzo 2001, n. 12.

Art. 14 (Organizzazione interna dell'azienda sanitaria)           delibera sentenza

(1)  L'organizzazione interna dell'azienda sanitaria deve garantire il massimo dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, l'economicità della gestione nonché il rispetto dei diritti dell'utente. L'azienda sanitaria, con atto del Direttore generale, predispone la "Carta dei servizi" e istituisce l'ufficio relazioni con il pubblico con sezioni distaccate in ogni comprensorio sanitario, l'ufficio relazioni con il personale e i sindacati, nonché la commissione mista conciliativa, sulla base delle direttive della Giunta provinciale.

(2)  L'azienda sanitaria è strutturata nel settore sanitario e nel settore amministrativo.

(3)  Il settore sanitario in ogni comprensorio sanitario è articolato nell'area territoriale e in uno o più presidi ospedalieri.

(4)  Allo scopo di migliorare la qualità ed efficienza dei servizi sanitari, l'azienda sanitaria istituisce i dipartimenti che costituiscono il modello ordinario di gestione operativa dell'azienda sanitaria e la cui struttura organizzativa è disciplinata in base alle direttive emanate dalla Giunta provinciale.

(5)  A ciascuna area territoriale e a ciascun presidio ospedaliero è preposto un Direttore medico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12/bis, commi 3 e 4. Il Direttore medico dell'area territoriale deve essere in possesso dei requisiti per accedere alla funzione di direttore per la disciplina "Organizzazione dei servizi sanitari di base". Nei comprensori sanitari il Direttore dell'area territoriale può essere scelto anche tra i Direttori medici di un'unità operativa della corrispondente area, tenuto conto dell'esperienza professionale e gestionale acquisita. Il Direttore medico di presidio ospedaliero deve essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla funzione di direttore per la disciplina "Direzione medica di presidio ospedaliero". Il Direttore generale, d'intesa con il Direttore di comprensorio sanitario, conferisce incarico di coordinamento a uno dei Direttori medici operanti nel singolo comprensorio sanitario, che conserva la titolarità di Direttore medico di area territoriale o di presidio ospedaliero. Nei comprensori sanitari con popolazione superiore a 150.000 abitanti tale incarico può essere affidato anche a tempo pieno ad un dirigente medico con incarico di direttore. Il direttore sanitario, nei confronti dei citati direttori medici coordinatori da esso funzionalmente dipendenti, svolge attività di indirizzo, coordinamento e supporto, promuovendo la collaborazione e l'integrazione della rispettiva area territoriale con il presidio ospedaliero o i presidi ospedalieri.35) 

(6)  Il settore amministrativo viene disciplinato dalla legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, e successive modifiche. Il Direttore generale, d'intesa con il Direttore di comprensorio sanitario, conferisce incarico di coordinamento ad un dirigente amministrativo operante nel singolo comprensorio sanitario. Nei comprensori sanitari con popolazione superiore a 150.000 abitanti tale incarico può essere affidato anche a tempo pieno. Nei confronti dei citati dirigenti amministrativi coordinatori da esso funzionalmente dipendenti il Direttore amministrativo svolge attività di indirizzo, coordinamento e supporto.

(7)  Il Piano sanitario provinciale individua i servizi specialistici aziendali.

(8)  Il collegio dei Direttori di comprensorio sanitario ha funzioni consultive e propositive nei confronti del Direttore generale in materia di programmazione e valutazione delle attività socio-sanitarie.36) 

(9)  In tutti i casi di rilevanza aziendale concordati tra la direzione generale e i comprensori sanitari, nella concreta esecuzione delle decisioni assunte dalla direzione strategica nel settore sanitario ed amministrativo, i direttori medici coordinatori, i coordinatori tecnico-assistenziali e i coordinatori dirigenti amministrativi dei comprensori sanitari rispondono direttamente, nei settori di rispettiva competenza, al Direttore sanitario, al Direttore tecnico-assistenziale e al Direttore amministrativo dell’azienda sanitaria. Lo stesso principio vale per i direttori di ripartizione e, ove non esistenti, per i direttori d’ufficio comprensoriali nei confronti dei direttori di ripartizione dell’azienda sanitaria, ciò in deroga a quanto stabilito dai commi 5 e 6 del presente articolo, dal comma 4 dell’articolo 12/bis, nonché dal comma 3 dell’articolo 12/quater. 37)

(10)  La ripartizione informatica aziendale è un servizio a livello aziendale. I direttori d’ufficio della ripartizione informatica con tutto il loro personale, nonché lo staff e il personale della direzione di ripartizione rispondono gerarchicamente e funzionalmente al direttore di ripartizione. 38)

massimeDelibera N. 3167 del 30.12.2009 - Nuove linee guida in materia di dipartimenti
massimeDelibera N. 4150 del 03.12.2007 - Coordinatore sanitario in base alla L.P. 7/2001 e successive modificazioni ed integrazioni - Determinazione trattamento economico
massimeDelibera N. 3406 del 08.10.2007 - Direttive per l'istituzione della Commissione mista conciliativa (modificata con delibera n. 1973 del 29.11.2010)
massimeDelibera N. 2273 del 02.07.2007 - Direttive per l'istituzione dell'Ufficio relazioni con il personale ed i sindacati
massimeDelibera N. 4551 del 06.12.2004 - Nuove linee guida in materia di dipartimenti ospedalieri e di racordo ospedale - territorio.
massimeDelibera 8 luglio 2002, n. 2403 - Direttive di applicazione del Piano sanitario provinciale 2000-2002 (modificata con delibera n. 297 del 25.02.2013)
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 386 del 17.10.1991 - Unità sanitarie locali - Nuovi organi del comitato dei garanti e dell'amministratore straordinario - Nomina, elezione e funzioni - Potere sostitutivo del Commissario del Governo e del Ministro della sanità - controllo sugli atti - esigenza di una disciplina unitaria
35)
L'art. 14, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 43, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
36)
L'art. 14 è stato sostituito dall'art. 12 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.
37)
L'art. 14, comma 9, è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 9.
38)
L'art. 14, comma 10, è stato aggiunto dall'art. 8, comma 5, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.
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