Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 6 febbraio 2001, n. 6.
(1) 18)
(2) Gli effetti delle modifiche all'articolo 5, comma 8, della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, ai sensi del comma 1 della presente legge, decorrono dal giorno in cui sarà espresso il parere positivo da parte della Commissione Europea.
Sostituisce l'art. 5 della L.P. 14 dicembre 1999, n. 10.