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In vigore al: 21/11/2014

c) Legge provinciale28 novembre 2001, n. 171)
Legge sui masi chiusi

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 dicembre 2001, n. 51.

Art. 49 (Regolamento di esecuzione)

(1)  Con regolamento di esecuzione sono determinati i titoli di studio e diplomi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), la formazione che viene riconosciuta ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), e i criteri per la stima del valore di assunzione ai sensi dell'articolo 20.31) 

31)
L'art. 49 è stato sostituito dall'art. 4, comma 4, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.